Istruttori subacquei e legge 4/2013

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  • Istruttori subacquei e legge 4/2013

    Ieri è entrata in vigore la legge 14 gennaio 2013 n. 4 leggibile qui: http://www.normattiva.it/atto/carica...&currentPage=1
    La legge si applica al"l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
    servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
    prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
    concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
    legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229
    del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e
    dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
    disciplinati da specifiche normative".
    Quindi se ricorre il requisito dell'abitualità e della professionalità sicuramente anche agli istruttori subacquei (il lavoro intellettuale è presente) e probabilmente anche alle guide.

    Al momento tale legge (in sostanza un grosso regalo all'UNI) pone un obbligo meramente formale sanzionato però pesantemente:

    " 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
    contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto
    scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla
    discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
    L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
    professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
    codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
    n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice."
    Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it/

  • #2
    grazie, ma è praticamente incomprensibile...
    Niente di quello che ho scritto è vero, sono uno che dice sempre bugie.

    cit: "meno male che c'e' qualcuno che ha la scienza e sa come van fatte le cose..."

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    • #3
      Originariamente inviato da Lorescuba
      grazie, ma è praticamente incomprensibile...
      Ricordatelo alle prossime elezioni Meno vecchi parlamentari saranno eletti meglio sarà. L'ideale sarebbe nessuno.
      www.liberisub.it

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      • #4
        in sostanza in ogni comunicazione scritta con i nostri allievi/clienti ecc. dobbiamo citare che la nostra professione è riferita alla legge 4/2013?
        ODERINT, SED METUANT


        http://www.9511.it/
        http://www.ivanlucherini.blogspot.com/

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        • #5
          Originariamente inviato da M.
          Originariamente inviato da Lorescuba
          grazie, ma è praticamente incomprensibile...
          Ricordatelo alle prossime elezioni Meno vecchi parlamentari saranno eletti meglio sarà. L'ideale sarebbe nessuno.
          Premesso che sono d'accordo con quanto dici, se la legge è entrata in vigore, l'unica speranza con i nuovi parlamentari è che l'aboliscano, o serve un referendum?
          Nel frattempo, quella in vigore resta incomprensibile, come sempre...
          Niente di quello che ho scritto è vero, sono uno che dice sempre bugie.

          cit: "meno male che c'e' qualcuno che ha la scienza e sa come van fatte le cose..."

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          • #6
            Cioè? In pratica...terra terra per i comuni mortali che dice sta legge?!
            ...SCHEI E PAURA...MAI AVUI!!!

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            • #7
              2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale...

              3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
              L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

              5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

              quindi, dando una mera interpretazione letterale o mia personalissima interpretazione, chiunque svolga una qualsiasi attività non organizzata in ordini e collegi, in maniera abituale e prevalente, DEVE contraddistinguere la propria attività nel documento che va emettere al cliente, pena sanzione

              si ma: chi svolge queste attività in maniera saltuaria e comunque non prevalente rispetto alle altre attività che svolge, cosa deve fare?

              eppoi: si sono dimenticati delle collaborazioni o ... ???

              che poi non sono istruttore e quindi...
              Per fortuna in Italia c'è ancora qualcuno che punta sui giovani... LE MILF [cit.]

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