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  • #16
    Originariamente inviato da dumbokid
    Originariamente inviato da M.
    Originariamente inviato da ndl63
    barca 9.50mt, se le cose si fanno si fanno per bene.....
    Si sa come era stato fatto l'ormeggio esattamente ?
    Mi sembra comunque che a prescindere dall'ormeggio..la più Grossa Boiata che hanno fatto,se non ho capito male,è stata quella di lasciare la Barca Incustodita,cosa per altro Non Legale,se non ricordo male...

    Quindi se la sono proprio Cercata...Complimenti...

    Giuliano
    Forse in quella giornata l'errore di valutazione è stato commesso molto prima......
    "Oggi gli apostoli sono rari, sono tutti padreterni." cit. Alphonse Karr

    Efisio Piana 349 3232867

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    • #17
      Originariamente inviato da ndl63
      resta il fatto che come categoria diving usciamo tutti quanti assolutamente perdenti.
      E''ora che qualcuno venga chiuso d'autorità! E, senza possibilità che il cretino di turno possa rientrare dalla finestra.
      http://www.youtube.com/user/ugosgrevi?feature=mhee#p/u
      Sul mare non è come a scuola, non ci stanno professori. Ci sta il mare e ci stai tu. E il mare non insegna, il mare fa, con la maniera sua.
      Erri De Luca, I pesci non chiudono gli occhi

      cit. giordydiver: "un subacqueo GUE ben addestrato(il 99% dei casi)"
      cit. giordydiver: "gli utenti sono nella mia testa e sanno meglio di me quello che volevo dire !!"

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      • #18
        Originariamente inviato da joe2001bis
        ..intendi parlare dei privati.
        Anche i privati devono stare attenti ...

        "Cass. pen., sez. IV, 27-02-2009, n. 13893.
        MOTIVI DELLA DECISIONE
        1. Il Tribunale di Livorno, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di NI.Ri. in ordine al reato di cui all’articolo 449 c.p., comma 2 e lo ha condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.
        All’imputato, nella veste di comandante e proprietario di un’imbarcazione a motore, viene mosso l’addebito di non aver tenuto conto del divieto di navigazione nella zona della secca di (omesso) e di aver cosi urtato contro gli scogli, provocando una falla allo scafo dell’imbarcazione che, conseguentemente, per i l’imbarco di acqua si adagiava sugli scogli medesimi cosi naufragando.
        2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi.
        2.1. Con il primo si lamenta violazione dell’articolo 521 c.p.p.. Il fatto di avere cagionato il naufragio di un’imbarcazione propria diviene penalmente rilevante soltanto se dal fatto deriva un concreto pericolo per la pubblica incolumità.
        Pertanto avrebbe dovuto essere enunciato in imputazione che la situazione di fatto, secondo un giudizio ex ante, rendeva probabile un danno, poi non verificatosi, alla vita o all’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale enunciazione è mancata e ciò ha pregiudicato il diritto di difesa.
        L’imputazione è diversa poichè ricalca la distinta fattispecie nella quale il naufragio dell’imbarcazione è determinato da soggetto che non sia proprietario.
        2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed in particolare dell’articolo 449 c.p., essendo stata erroneamente ritenuta l’esistenza di un naufragio. Il concetto di naufragio indica la sommersione totale della nave e la conseguente perdita di essa; e può estendersi alla affine situazione in cui, sebbene non vi sia sommersione, si configuri comunque la perdita del natante, che si determina con l’abbandono dell’imbarcazione a se stessa. In conclusione, secondo il ricorrente, è la perdita del natante che configura l’evento tipico. Nel caso di specie l’imbarcazione, anche se riportò danni allo scafo, al timone ed alle eliche, non fu abbandonata dal ricorrente ed anzi, eliminata l’acqua, fu poi disincagliata dagli scogli e ricoverata in porto.
        Si è dunque verificata una mera avaria, senza che nemmeno per un momento il comandante abbia perso il controllo della situazione ed il governo dell’imbarcazione.
        2.3. Con il terzo motivo si censura la ritenuta esistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, rimarcando la mancanza e comunque l’illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. La Corte d’appello riferisce tale pericolo alla possibilità di danno di una pluralità di persone, costituita dagli undici, passeggeri imbarcati. Tale ponderazione è errata. I pericoli eventualmente corsi dai familiari e amici che si trovavano a bordo dell’imbarcazione da diporto non possono e non debbono in alcun modo rilevare al riguardo. La cosiddetta diffusività del danno ad un numero di persone indeterminato è concetto profondamente diverso dal pericolo di danno ad una mera pluralità di persone quali erano quelle imbarcate sulla nave incagliatasi. Il pericolo concreto per l’incolumità pubblica, infatti, presuppone che si possa stabilire una relazione tra l’evento pericoloso e la collettività; e una collettività di persone non può in alcun modo seriamente identificarsi con i parenti ed amici dell’agente. Diverso sarebbe stato se il naufragio avesse riguardato una nave traghetto in servizio di linea, poichè in tale situazione il pericolo avrebbe interessato un numero elevato di persone in mancanza di qualunque relazione di costoro dell’agente.
        In ogni caso la Corte territoriale assume apoditticamente che la situazione venutasi a creare comportava l’esposizione al pericolo ma omette una qualsiasi motivazione circa le ragioni per le quali ciò può affermarsi.
        3. Il ricorso è infondato.
        3.1. Quanto alla censura afferente alla contestazione, la pronunzia evidenzia che il fatto è stato completamente descritto in imputazione e che in tutti gli atti di indagine si riferiscono i particolari, del naufragio anche con riguardo alla situazione di pericolo che si era determinata, si che l’imputato è stato messo nella condizione di difendersi. Tale ponderazione è conforme ai principi. Questa Corte in numerose occasioni, anche a Sezioni unite (S.U. 19 giugno 1996, Rv. 205619), ha condivisibilmente enunciato che si configura violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza solo quando si versi in una situazione d’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio del diritto di difesa; e che tale violazione non si configura quando, attraverso l’iter del processo, l’imputato sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. Nel caso di specie la proprietà dell’imbarcazione e la sua situazione pregiudizievole verificatasi per gli undici passeggeri sono state al centro del dibattito, sicchè non può ipotizzarsi violazione alcuna del diritto di difesa.
        3.2. Puro priva di pregio è la prospettazione afferente all’inesistenza di un naufragio in senso tecnico-giuridico. In ordine al concetto normativo di naufragio la Corte d’appello condivide la valutazione del primo giudice secondo cui il naufragio si verifica quando il natante non è più in grado di navigare; e che non è invece necessario che la nave sia affondata.
        Nel caso in esame emerge che la nave aveva due falle, le eliche ed i timoni erano danneggiati, imbarcava acqua tanto che per eliminarla fu necessario l’uso da parte dei soccorritori di due pompe motore. Il motore, inoltre, non era funzionante ed il natante si era inclinato sugli scogli. Pertanto l’imbarcazione non era più utilizzabile per la navigazione, che potè riprendere solo dopo soccorsi protratti per tutta la notte, anche con l’intervento dei vigili del fuoco sommozzatori.
        Tale configurazione della fattispecie è corretta e conforme alle enunciazioni concordi della giurisprudenza di questa Corte.
        Si, è, infatti, ripetutamente enunciato che per la configurazione dei naufragio non occorre che l’imbarcazione si sia inabissata, ed è invece sufficiente che non sia in grado di galleggiare regolarmente (Da ultimo Cass. 1, 20 novembre 2001, Rv. 220436).
        Invero il reato in questione costituisce illecito di comune pericolo posto a tutela della pubblica incolumità. Il tipico evento di pericolo, in conseguenza, va individuato nelle situazioni che normalmente, ordinariamente, sono idonee a vulnerare radicalmente la sicurezza della navigazione a causa di accidenti di rilevanti proporzioni che, per il loro scatenamento, rischiano di coinvolgere l’incolumità dei naviganti. Tale contingenza, in conseguenza, non si configura solo nella situazione estrema di sommersione, ma anche in altre evenienze, tipiche, connotate ordinariamente per la loro drammatica rilevanza per le sorti del natante e delle persone che vi sono bordo.
        L’illecito, quindi si delinea, ad esempio nel caso di arenamento, in incagliamento impossibilità di galleggiare regolarmente per un serio vulnus strutturale.
        Dunque, correttamente è stata ritenuta l’esistenza della fattispecie nel caso in esame, in cui l’imbarcazione si era incagliata sugli scogli, aveva riportato i gravi, danni sopra indicati, e rischiava di affondare.
        3.3. In ordine al terzo motivo afferente al pericolo per la pubblica incolumità, la pronunzia impugnata rileva che la situazione prima descritta, relativa al grave danneggiamento del natante, determinava pericolo per una pluralità di persone essendo irrilevante il loro numero, che nel caso di specie era peraltro di undici fra cui alcuni minori. Tale valutazione si sottrae alle indicate censure.
        È costante e risalente l’enunciazione che i reati di comune pericolo, come la fattispecie di disastro in esame, coinvolgono la dimensione superindividuale di beni come la vita e la salute e sono caratterizzate dall’indeterminatezza delle persone che possono concretamente essere esposte alla tipica situazione di pericolo.
        L’indeterminatezza di cui si parla, tuttavia, deve essere rettamente intesa. Essa, in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non può essere identificata con l’idea di una prospettiva di pericolo per un numero potenzialmente sterminato, di persone; e neppure connettersi con l’impossibilità di identificare le stesse persone potenzialmente esposte al pericolo, con la conseguenza che non rileva il pericolo corso da congiunti od amici. A tali infondate idee di indeterminatezza sembra alludere il gravame quando sottolinea che i passeggeri erano solo undici e che l’imbarcazione non era "di linea", bensì ospitava solo amici e parenti del proprietario.
        Per intendere rettamente il concetto di indeterminatezza occorre brevemente rievocare i tratti essenziali della disciplina codicistica dei reati di comune pericolo. Il nerbo si tale categoria di illeciti è costituita dalle fattispecie di disastro, ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto. Si tratta di figure nelle quali non è affidata al giudice la valutazione concreta della pericolosità della condotta ma è la norma che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sè una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale. Si tratta di reati come l’incendio, l’inondazione, la frana, la valanga, il disastro ferroviario, il naufragio appunto.
        L’evocazione di tali drammatiche contingenze tipiche, storicamente ben note alla legislazione penale, aiuta ad intendere il concetto di indeterminatezza di cui si parla. Si è infatti in presenza di eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Rispetto a tali eventi non è richiesta l’analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva. Di qui l’idea di indeterminatezza.
        Come si è accennato la struttura delle fattispecie è normalmente astratta; sicchè al giudice è richiesto solo di verificare di un fatto conforme al modello tipico. Come è noto, alla luce del principio costituzionale di offensività, tale indagine richiede che il caso concreto presenti quelle caratteristiche di tipica offensività insite nella fattispecie astratta. Tale itinerario interpretativo è segnato anche dalla nota sentenza costituzionale n. 286 del 27 dicembre 1974. La Corte, investita della questione di costituzionali degli articoli 423 e 428 c.p., l’ha ritenuta infondata "tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo - se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l’incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco)".
        La situazione muta allorchè, come nell’articolo 420 c.p., comma 3 che qui interessa, il legislatore ha richiesto che l’evento disastroso non sia solo potenzialmente, astrattamente idoneo a creare la situazione di pericolo, ma, riguardando un natante di proprietà dell’imputato, dia anche concretamente luogo a pericolo per l’incolumità pubblica. Alla luce di quanto sopra esposto è chiaro che tale concreta, qualificata possibilità (il pericolo concreto, appunto) consiste nella concreta esposizione dei naviganti alla sfera d’azione, alla imponderabile forza distruttiva dell’evento di pericolo costituito dal naufragio; senza che rilevi alcuna caratteristica personale delle possibili, vittime.
        Nel caso in esame il giudice di merito ha compiuto, con argomentato apprezzamento non sindacabile nella presente sede di Legittimità, sia l’ima che l’altra ponderazione. Da un lato, come si è visto, ha ravvisato che l’incagliamento ed il grave danneggiamento delle strutture e del motore abbia dato luogo ad un evento conforme, per la sua gravità, al modello legale di naufragio. Dall’altro ha ritenuto che, attesa tale definita ed allarmante contingenza, vi sia stata la esposizione delle undici persone imbarcate, tra le quali cinque bambini, alla situazione di pericolo ingenerata da tale categoria di eventi. La pronunzia, a tale riguardo, si coniuga con quella di primo grado che ha correttamente posto in luce che l’apprezzamento sul pericolo va fatto con valutazione ex ante; e che è quindi irrilevante che nessuno dei passeggeri abbia riportato lesioni. Si tratta di enunciazioni con tutta evidenza aderenti ai principi che sono stati sopra esposti.
        IL ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna ai pagamento delle spese processuali.
        P.Q.M.
        Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
        Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009.
        Depositato in Cancelleria il 30 marzo 200"
        www.liberisub.it

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        • #19
          Originariamente inviato da ndl63
          Originariamente inviato da dumbokid
          Originariamente inviato da M.
          Originariamente inviato da ndl63
          barca 9.50mt, se le cose si fanno si fanno per bene.....
          Si sa come era stato fatto l'ormeggio esattamente ?
          Mi sembra comunque che a prescindere dall'ormeggio..la più Grossa Boiata che hanno fatto,se non ho capito male,è stata quella di lasciare la Barca Incustodita,cosa per altro Non Legale,se non ricordo male...

          Quindi se la sono proprio Cercata...Complimenti...

          Giuliano
          Forse in quella giornata l'errore di valutazione è stato commesso molto prima......
          Se intendi che Non si doveva uscire con quel mare...concordo pienamente con tè...diversamente..aiutami a capire...

          Per i Diving che lasciano incustodita la Barca durante la immersione..io per mia fortuna..Non ne conosco...e Non voglio Conoscerli...spero anzi che a prescindere dalle condizioni del Mare..la Capitaneria di Porto li Becchi e li Inchiappetti a dovere...

          Giuliano
          Gli Amici sono come le Stelle, a volte non li vedi..ma ci sono Sempre

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          • #20
            Da fonti traverse so che il barcaiolo c'era ed era in barca. Durante le operazioni di disormeggio hanno preso un onda piu forte ed è volato in mare dalla prua
            a quel punto la barca era senza chi la doveva governare. Ha preso altre onde di traverso e da poppa, imbarcando acqua e ciao...
            SSI: OWD, AOWD, CPR, RESCUE, DECOMPRESSION
            ESA: DIVELEADER
            IANTD: Trimix Normossico, Technical diver, Trimix Ipossico.

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            • #21
              [quote="M."]
              Originariamente inviato da joe2001bis
              ..intendi parlare dei privati.
              Anche i privati devono stare attenti ...

              "Cass. pen., sez. IV, 27-02-2009, n. 13893.
              MOTIVI DELLA DECISIONE
              1. Il Tribunale di Livorno, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di NI.Ri. in ordine al reato di cui all’articolo 449 c.p., comma 2 e lo ha condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.
              .....


              Concordo pienamente con te che lo stesso obbligo esiste per i privati. Non si puo' abbandonare una barca in navigazione ed una barca all'ancora e' una barca in navigazione.

              Quello che volevo dire e' che, posso capire che qualche milanese ( o bergamasco ) queste cose non le capisca ma non che a fare cio' sia il titolare di un diving che, si presume, ha o dovrebeb avere una certa esperienza marinara.....beh questo e' MOLTO piu' grave....

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              • #22
                Originariamente inviato da lo scrondo
                Originariamente inviato da ndl63
                resta il fatto che come categoria diving usciamo tutti quanti assolutamente perdenti.
                E''ora che qualcuno venga chiuso d'autorità! E, senza possibilità che il cretino di turno possa rientrare dalla finestra.
                Si dovrebbe riconsiderare il vecchio motto: "Se li conosci, li eviti" ma per far ciò un po' meno omertà non guasterebbe.

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                • #23
                  si potrebbe sapere (anche x Mp) chi sarebbe sto diving? mica per nulla...solo per sapere con chi abbiamo a che fare eventualmente in futuro
                  Mick
                  Pisano DOC
                  UTRtek Tek2 Cave2 Staff Instructor
                  W.S.E Team
                  www.technicalsub.it

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                  • #24
                    Inesattezze

                    Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                    1- La barca non era incustodita, a bordo erano in 4
                    2- Non è affondata quando son saliti i sub ma mentre erano in immersione
                    3- Vicino alla statua non c'è nessun relitto, la barca è stata subito rimossa
                    4- Il mare era forza 3.... infatti erano fuori anche tutti gli altri diving, girava pure gente in canoa.

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                    • #25
                      Re: Inesattezze

                      Originariamente inviato da Pezzonia
                      Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                      1- La barca non era incustodita, a bordo erano in 4
                      Erano diver o c'era anche 1 del diving?
                      http://www.youtube.com/user/ugosgrevi?feature=mhee#p/u
                      Sul mare non è come a scuola, non ci stanno professori. Ci sta il mare e ci stai tu. E il mare non insegna, il mare fa, con la maniera sua.
                      Erri De Luca, I pesci non chiudono gli occhi

                      cit. giordydiver: "un subacqueo GUE ben addestrato(il 99% dei casi)"
                      cit. giordydiver: "gli utenti sono nella mia testa e sanno meglio di me quello che volevo dire !!"

                      Commenta


                      • #26
                        Re: Inesattezze

                        Originariamente inviato da Pezzonia
                        Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                        Quindi visto che avvermi con certezza questi dati , tu eri sul gommone ?

                        Ti dispiacerebbe fare anche una tua presentazione in "Benvenuto"
                        http://www.poverosub.com/forum5/viewforum.php?f=9

                        Grazie .

                        nello

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                        • #27
                          Re: Inesattezze

                          Originariamente inviato da Pezzonia
                          Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                          Cosa è successo quindi ? Non ha scritto perchè è affondata.
                          www.liberisub.it

                          Commenta


                          • #28
                            Re: Inesattezze

                            Originariamente inviato da M.
                            Originariamente inviato da Pezzonia
                            Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                            Cosa è successo quindi ? Non ha scritto perchè è affondata.
                            Il mare però ha detto che era forza 3 e che i diving erano tutti fuori, quel giorno probabilmente avevo assunto qualcosa di veramente buono
                            Forse è questo il motivo per cui non sono uscito....ero fatto!!!!
                            "Oggi gli apostoli sono rari, sono tutti padreterni." cit. Alphonse Karr

                            Efisio Piana 349 3232867

                            Commenta


                            • #29
                              Re: Inesattezze

                              Originariamente inviato da ndl63
                              Originariamente inviato da M.
                              Originariamente inviato da Pezzonia
                              Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                              Cosa è successo quindi ? Non ha scritto perchè è affondata.
                              Il mare però ha detto che era forza 3 e che i diving erano tutti fuori, quel giorno probabilmente avevo assunto qualcosa di veramente buono
                              Forse è questo il motivo per cui non sono uscito....ero fatto!!!!
                              sti' biellesi..sempre attaccati al grill...
                              viaggiare è crescere !

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                              • #30
                                Re: Inesattezze

                                Originariamente inviato da davide64
                                Originariamente inviato da ndl63
                                Originariamente inviato da M.
                                Originariamente inviato da Pezzonia
                                Mi permetto di scrivere in quanto ho letto molte inesattezze:
                                Cosa è successo quindi ? Non ha scritto perchè è affondata.
                                Il mare però ha detto che era forza 3 e che i diving erano tutti fuori, quel giorno probabilmente avevo assunto qualcosa di veramente buono
                                Forse è questo il motivo per cui non sono uscito....ero fatto!!!!
                                sti' biellesi..sempre attaccati al grill...
                                Il fatto è che poi il fumo arriva nella bassa è questo è il risultato!!!
                                "Oggi gli apostoli sono rari, sono tutti padreterni." cit. Alphonse Karr

                                Efisio Piana 349 3232867

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