Haven e ordinanza 67/2011

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  • Haven e ordinanza 67/2011

    Ciao a tutti!
    Leggendo l'articolo degli ultimi luttuosi eventi che si sono avuti a divers immersi sulla haven, ho notato ciò che la CP diceva a proposito della loro incompetenza sulle direttive per le immersioni subacquee, che hanno lo scopo di definire un attività di cui loro appunto non hanno competenze.

    Ecco, vorrei capire, se la stessa cosa può essere riferita anche ad una ordinanza....

    Mi riferisco alla ordinanza n°67/2011.
    I vari articoli che si riferiscono alla subacquea sono i seguenti:

    Articolo 32
    (Immersioni turistico – ricreative: norme di sicurezza)
    1. Ogni subacqueo, ha facoltà di segnalarsi; tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
    2. Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l’obbligo di:
    a) nelle immersioni diurne segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d’appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico;
    b) nelle immersioni notturne oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d’orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al comma a) nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, …) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accessi, ed
    essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
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    c) tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d’appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

    TITOLO II: NORME DISCIPLINANTI L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SUBACQUEE
    ORGANIZZATE O FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI
    Articolo 33
    (Soggetti autorizzati)
    Nelle acque del Circondario Marittimo di Cagliari l’effettuazione di attività subacquee
    organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a società di
    persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, circoli sportivi affiliati a
    federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute ed imprese che
    prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto, ed
    è subordinata all’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
    Articolo 34
    (Attività subacquee organizzate da società, circoli sportivi, associazioni)
    1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, associazioni o
    imprese per l’esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di
    brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni,
    Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
    2. Prima dell’immersione, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria
    di Porto di Cagliari – Sala Operativa, anche a mezzo fax o mail, un’ informativa
    riportante:
    a) data, ora e luogo dell’immersione, ed eventuale luogo alternativo;
    b) numero dei partecipanti;
    c) nominativo dell’istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
    d) eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale
    radio/cellulare);
    e) modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.
    Articolo 35
    (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)
    1. Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a
    scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle
    dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono
    avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
    a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente
    gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una
    luce subacquea stroboscopia;
    b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in
    sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di
    decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile
    in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

    c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla
    norma EN 14467;
    d) una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del
    Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione,
    indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
    e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
    indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
    f) un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di
    soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria
    di bordo);
    g) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali
    centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
    h) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di eventuali unità in
    transito.
    2. Fatti salvi i casi in cui l’immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100
    dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione
    (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo
    nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza
    elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al
    primo soccorso subacqueo.
    Articolo 36
    (Norme per l’accompagnatore/istruttore)
    1. L’accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo
    brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali,
    generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto,
    assumendo tutte le responsabilità connesse con l’attività svolta.
    2. L’accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto
    in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all’attività in oggetto.
    3. Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque
    libere) più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di
    buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con
    scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei
    subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i
    limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.
    Nel caso di
    erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione
    dell’immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.
    4. Durante le prove d’immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli
    assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto
    istruttore – allievo non inferiore ad 1:5; nel luogo di partenza deve essere presente una
    persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
    5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d’immersione per il conseguimento di
    brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di
    mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza; le
    predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente
    poco frequentati da mezzi nautici.

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    Articolo 37
    (Norme di sicurezza, segnalamenti e limiti di operatività)
    1. Il subacqueo ha l’obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante
    recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non
    meno di 300 mt. distanza.
    2. La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio.
    Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di
    segnalazione/mezzo nautico di appoggio.
    3. In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo
    deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben
    visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie,
    in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se
    vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i
    subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.
    4. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da
    una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d’orizzonte, ad una distanza non inferiore
    a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare
    sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico
    di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d’orizzonte, posti in linea
    verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso
    di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi
    (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).
    Articolo 38
    (Requisiti e prescrizioni per le unità di appoggio ad attività subacquee organizzate)
    1. I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per
    lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte
    dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed
    in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all’effettiva navigazione
    intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:
    a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione
    continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero con bombola di almeno 3 litri se
    munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;
    b) mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso
    (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di
    bordo);
    c) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali
    centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
    d) cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla
    tipologia del mezzo nautico utilizzato;
    e) almeno una bombola d’aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi
    per l’erogazione dell’aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere
    mantenuti, per tutta la durata dell’immersione, a bordo del mezzo nautico di
    appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile
    dell’unità navale.
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    2. I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per
    eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.
    3. Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o
    finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e
    notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nel
    presente titolo. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l’attività di immersione.
    4. A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione
    dell’esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in
    possesso almeno di adeguata abilitazione al comando/condotta dell’unità nonché
    esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all’uso delle attrezzature in
    dotazione.
    5. Le attrezzature di proprietà dell’impresa/associazione, messe a disposizione per il
    noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e
    revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in
    corso di validità.
    6. Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno
    avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle
    vigenti normative i settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:
    a) copia autenticata dell’avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro
    di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo
    subacqueo;
    b) copia autenticata dell’avvenuta iscrizione al “registro regionale degli operatori
    del turismo subacqueo” degli istruttori/guide subacquee;
    c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto
    dell’impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese,
    associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

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