Legge regionale Toscana 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
CAPO III
Guida ambientale
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 102
Definizione dell'attività di guida ambientale
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 196/2025 Deposito del 23/12/2025
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110
della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, che possono essere
unitariamente scrutinate, sono fondate.
Questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma
Cost., «“l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico
collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione
ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale,
invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a
nuove figure professionali” (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del
2020)» (così sentenza n. 127 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto; in senso analogo,
fra le molte, sentenze n. 161 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto; n. 6 del 2022,
punto 4.4. del Considerato in diritto; n. 241 del 2021, punto 5.1. del Considerato in diritto; n.
228 del 2018, punto 3 del Considerato in diritto; n. 217 del 2015, punto 2.2. del Considerato in
diritto).
Ne consegue che «l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus
indicato dalla legge statale», nel caso di specie l’art. 6 cod. turismo, che contiene una
definizione generale di professione turistica, «è preclusa alla legge regionale (sentenza n. 328
del 2009)» (sentenza n. 117 del 2015, punto 2.2. del Considerato in diritto).
Il contenuto delle disposizioni impugnate si pone in evidente contrasto con la richiamata
giurisprudenza costituzionale, in quanto la Regione Toscana, attraverso esse, ha introdotto due
figure professionali aggiuntive a quelle previste dalla legislazione statale.
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
CAPO III
Guida ambientale
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 102
Definizione dell'attività di guida ambientale
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 196/2025 Deposito del 23/12/2025
3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110
della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;
Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, che possono essere
unitariamente scrutinate, sono fondate.
Questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma
Cost., «“l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico
collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione
ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale,
invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a
nuove figure professionali” (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del
2020)» (così sentenza n. 127 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto; in senso analogo,
fra le molte, sentenze n. 161 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto; n. 6 del 2022,
punto 4.4. del Considerato in diritto; n. 241 del 2021, punto 5.1. del Considerato in diritto; n.
228 del 2018, punto 3 del Considerato in diritto; n. 217 del 2015, punto 2.2. del Considerato in
diritto).
Ne consegue che «l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus
indicato dalla legge statale», nel caso di specie l’art. 6 cod. turismo, che contiene una
definizione generale di professione turistica, «è preclusa alla legge regionale (sentenza n. 328
del 2009)» (sentenza n. 117 del 2015, punto 2.2. del Considerato in diritto).
Il contenuto delle disposizioni impugnate si pone in evidente contrasto con la richiamata
giurisprudenza costituzionale, in quanto la Regione Toscana, attraverso esse, ha introdotto due
figure professionali aggiuntive a quelle previste dalla legislazione statale.



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