Addio alle guide ambientali toscane

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    Legge regionale Toscana 31 dicembre 2024, n. 61
    Testo unico del turismo.
    Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
    CAPO III
    Guida ambientale
    SEZIONE I
    Definizione e attività
    Art. 102
    Definizione dell'attività di guida ambientale

    CORTE COSTITUZIONALE
    Sentenza 196/2025 Deposito del 23/12/2025
    3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110
    della legge reg. Toscana n. 61 del 2024;

    Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 95, comma 1, e 102, comma 1, per
    violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, che possono essere
    unitariamente scrutinate, sono fondate.
    Questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma
    Cost., «“l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è
    riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella
    competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico
    collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione
    ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale,
    invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a
    nuove figure professionali” (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del
    2020)» (così sentenza n. 127 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto; in senso analogo,
    fra le molte, sentenze n. 161 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto; n. 6 del 2022,
    punto 4.4. del Considerato in diritto; n. 241 del 2021, punto 5.1. del Considerato in diritto; n.
    228 del 2018, punto 3 del Considerato in diritto; n. 217 del 2015, punto 2.2. del Considerato in
    diritto).
    Ne consegue che «l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus
    indicato dalla legge statale», nel caso di specie l’art. 6 cod. turismo, che contiene una
    definizione generale di professione turistica, «è preclusa alla legge regionale (sentenza n. 328
    del 2009)» (sentenza n. 117 del 2015, punto 2.2. del Considerato in diritto).
    Il contenuto delle disposizioni impugnate si pone in evidente contrasto con la richiamata
    giurisprudenza costituzionale, in quanto la Regione Toscana, attraverso esse, ha introdotto due
    figure professionali aggiuntive a quelle previste dalla legislazione statale.


    www.liberisub.it

  • #2
    In Sardegna è dal 98 che guide ambientali e subacquee sono regolamentate da una legge non costituzionale, eppure è ancora lì.
    Solo le didattiche l'hanno bellamente sbobbata.

    Rientra sempre nel gorgo normativo italiano, che è endemico a tutti i livelli.
    Dal ministro di turno, all'ultima delle guardie ecozoofile appena indossata la divisa.
    www.bludivecenter.com

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    • #3
      Originariamente inviato da blu dive Visualizza il messaggio
      In Sardegna è dal 98 che guide ambientali e subacquee sono regolamentate da una legge non costituzionale, eppure è ancora lì.
      Il motivo è la disciplina del controllo di costituzionalità nel nostro ordinamento che è possibile solo se la questione è rilevante in un procedimento giurisdizionale e viene sollevata dal giudice a quo o se, come nel caso toscano, c'è l'azione diretta del governo o della regione con un termine breve.
      Tutte le residue leggi regionali in tema (non molte) sono ovviamente incostituzionali ma per farlo rilevare ci dovrebbe essere qualcuno che opponga una sanzione e convinca il giudice a sollevare la questione. Con questi precedenti non dovrebbe essere difficile, essendo ovvio. Come al solito però nessuno si muove.
      Il nuovo disegno di legge nazionale introdurrà le professioni di istruttore e guida subacquea ma nell'attuale testo è anch'esso carente non disciplinando esso adeguatamente le caratteristiche e requisiti principali delle due nuove professioni, nè può demandare detta disciplina alle regioni (che in caso potrebbero emanare solo norme di dettaglio che non contrastino con i principi della legge nazionale, quindi guide ambientali e simili sono destinate comunque alla morte). Per la cronaca già la conferenza delle regioni ha sollevato tale questione in sede di parere.
      In ogni caso il cittadino che non si difende o pensa di affidare la propria difesa ad altri è destinato a diventare suddito.
      www.liberisub.it

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      • #4
        Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio

        Come al solito però nessuno si muove.
        di fatto non ci sono state sanzioni a cui opporsi, solo fessi che si adeguano e spendono (me compreso)
        www.bludivecenter.com

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