Originariamente inviato da blu dive
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"8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) , nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:
a) le generalità del subacqueo;
b) il tipo di brevetto posseduto;
c) la data dell’immersione;
d) la località dell’immersione;
e) l’orario di inizio dell’immersione;
f) l’orario di fine dell’immersione;
g) il tipo di autorespiratore impiegato;
h) la miscela respiratoria utilizzata;
i) la profondità massima programmata;
l) la profondità massima raggiunta;
m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
n) le generalità dell’istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell’immersione;
o) la firma del soggetto di cui alla lettera n) ."
(già solo per interpretare in maniera condivisa quel "anche in formato digitale" si farà notte..)





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