Capo III
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE
Art. 8.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.
Art. 9.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;;
b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;;
c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;;
e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».
Art. 10.
(Immersione subacquea)
1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa sono tenuti al rispetto di specifiche Linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali Linee guida sono definite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui all'articolo 10 e seguenti della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. 2. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e) e f) e all'articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale
6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE
Art. 8.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.
Art. 9.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;;
b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;;
c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;;
e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».
Art. 10.
(Immersione subacquea)
1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa sono tenuti al rispetto di specifiche Linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali Linee guida sono definite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui all'articolo 10 e seguenti della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. 2. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e) e f) e all'articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale
6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.






....anche nella subacquea 

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