Legge subacquea uscita dalla commissione al Senato

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  • Legge subacquea uscita dalla commissione al Senato

    Capo III

    DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

    Art. 8.

    (Ambito di applicazione e finalità)

    1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.
    2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
    3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
    4. La Repubblica tutela e valorizza l'attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.

    5. Il presente capo mira a promuovere l'attività subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.
    Art. 9.

    (Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge si intendono per:

    a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione, l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;;
    b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;;
    c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
    d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;;

    e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
    f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
    g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre e fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.».
    Art. 10.

    (Immersione subacquea)

    1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
    2. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa sono tenuti al rispetto di specifiche Linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali Linee guida sono definite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
    3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui all'articolo 10 e seguenti della presente legge, svolte con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. 2. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
    4. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e) e f) e all'articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.

    5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale

    6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

    Ultima modifica di Ass. Italiana Liberi Sub; 26-03-2026, 17:18.
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  • #2
    Art. 11

    (Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

    1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:

    a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

    b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;

    c) in modo autonomo.

    2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

    a) maggiore età;

    b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

    c) godimento dei diritti civili e politici;

    d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
    e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
    f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
    g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.



    3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

    a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.

    4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
    5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

    Art. 12.

    (Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)
    1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

    a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica d'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;;

    b) partita IVA;

    c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
    d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

    e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
    f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
    g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
    2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.

    3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:

    a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;

    b) l'orario d'inizio dell'immersione;

    c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.

    4. Al termine dell'immersione, inoltre, deve annotare:

    a) l'orario di fine dell'immersione;

    b) la profondità massima raggiunta;

    c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.

    5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

    6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.

    7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.
    8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:
    a) le generalità del subacqueo;

    b) il tipo di brevetto posseduto;

    c) la data dell'immersione;

    d) la località dell'immersione;

    e) l'orario di inizio dell'immersione;

    f) l'orario di fine dell'immersione;

    g) il tipo di autorespiratore impiegato;

    h) la miscela respiratoria utilizzata;

    i) la profondità massima programmata;

    l) la profondità massima raggiunta;

    m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;

    n) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;

    o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).

    9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni di cui al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e ai relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D del decreto ministeriale 10 marzo 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.

    10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.

    11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.

    Art. 13.

    (Organizzazioni senza scopo di lucro)

    1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) atto costitutivo registrato e statuto;

    b) codice fiscale;

    c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
    d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

    e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;

    f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
    g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
    2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12.

    Ultima modifica di Ass. Italiana Liberi Sub; 26-03-2026, 17:22.
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    • #3
      Art. 14.

      (Zone di interesse turistico subacqueo)

      1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:

      a) « sicurezza »: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilità subacquea, la profondità delle acque e la disponibilità di infrastrutture di soccorso e monitoraggio;

      b) « rilevanza paesaggistica e faunistica »: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali ivi incluse le acque marine delle isole minori

      c) « rilevanza archeologica »: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;

      d) « rilevanza culturale »: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.

      2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
      3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.

      4 Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo, svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo, possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale

      5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

      Art. 15.

      (Sanzioni)

      1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.

      2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.

      3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.


      4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

      5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
      6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

      7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni previste negli articoli 11 e 12, l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.

      8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.
      Ultima modifica di Ass. Italiana Liberi Sub; 26-03-2026, 17:26.
      Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it/

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      • #4
        Evidente come le principali criticità non siano state superate nonostante emendamenti migliorativi presentati dalla maggioranza (Fratelli d'Italia) e dalla minoranza (Movimento 5 Stelle) che sono stati ritirati o bocciati a seguito dell'intervento di ambienti governativi (si ipotizza Ministero del Turismo) non si sa da chi fomentati. Questo articolato non solo renderà più difficile l'attività dei centri di immersione ma in generale le immersioni subacquee in Italia applicandosi anche alle immersioni svolte in autonomia da privati al di fuori di diving ed immersioni guidate. Il de profundis della subacquea italiana è vicino dato che la legge sarà approvata a breve. I successivi passaggi sono l'approvazione in aula al Senato e poi il passaggio alla Camera. Senza una mobilitazione generale passerà così.
        Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it/

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        • #5
          cellodico al mio amico cellodico, lui sistema tutto. cvd
          ......lasciami l'orgoglio di essere solo un uomo...

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          • #6
            Non mi sembra di aver letto nulla di strano per i privati a parte che vincolano l'attività ad un minimo di 2 persone, mi è sfuggito qualcosa?

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            • #7
              Letto velocemente quindi sicuramente qualcosa mi è sfuggito, ma anch'io sono un pò perplesso come diegoevo , immersioni da solo, adesso non è possibile farne (premetto che io non ne faccio) c'è una sanzione ? io non lo vista ma mi sarà sicuramente sfuggita
              altre due cose che non ho capito, adesso le guide gli istruttori (comunque i dipendenti) devono annotare in un registro il numero di immersioni che fanno, gli orari le miscele ecc.. e tenere questo registro per 6 mesi (prima non c'era)?
              Stessa cosa io subacqueo prima dell'immersione dovrei già fare il logbook con la profondità stimata, tutti i dati dell'istruttore ecc.. ecc.. ?

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              • #8
                Originariamente inviato da diegoevo Visualizza il messaggio
                Non mi sembra di aver letto nulla di strano per i privati a parte che vincolano l'attività ad un minimo di 2 persone, mi è sfuggito qualcosa?
                Che se leggi attentamente per le immersioni dei privati valgono le stesse norme delle immersioni con diving (anche se non c'è la guida)

                www.liberisub.it

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                • #9
                  Originariamente inviato da CGL Visualizza il messaggio
                  da solo, adesso non è possibile farne (premetto che io non ne faccio) c'è una sanzione ? io non lo vista ma mi sarà sicuramente sfuggita
                  Comma 5 art. 14 ma se passa così ci sarà anche altro

                  adesso le guide gli istruttori (comunque i dipendenti) devono annotare in un registro il numero di immersioni che fanno, gli orari le miscele ecc.. e tenere questo registro per 6 mesi (prima non c'era)?
                  Stessa cosa io subacqueo prima dell'immersione dovrei già fare il logbook con la profondità stimata, tutti i dati dell'istruttore ecc.. ecc.. ?
                  Sì, l'assurdo che dovranno farlo tutti i subacquei a prescindere dall'utilizzo di un diving e (in quanto ci sono le norme di richiamo all'immersione privata ed autonoma negli altri articoli) la sanzione è da euro 500 a euro 1.500 per singola violazione.

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                  • #10
                    Originariamente inviato da cesare Visualizza il messaggio
                    cellodico al mio amico cellodico, lui sistema tutto. cvd
                    La cosa strana, se leggi i lavori preparatori, circa sei senatori della commissione di diversi orientamenti politici si erano convinti autonomamente. Poi chissà cosa è successo all'esterno (l'amico tuo ?)
                    Ultima modifica di M.; 13-03-2026, 16:52.
                    www.liberisub.it

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                    • #11
                      Mala tempora currunt ....anche nella subacquea
                      Obbligo del brevetto, niente immersioni in solitario, burocrazia a go-go (libretti con elenco delle immersioni, sanzioni pecuniarie "salate" che dovrebbero confluire nelle casse delle regioni "irroganti" (bella mossa per motivare gli enti preposti ad eseguirle), e lacci e lacciuoli all'attività dei diving (sempre più obbligati a dimostrare che operano in ossequio alla legge E CHE PAGANO LE TASSE).

                      Dopo aver acquistato il primo bibo nel 1971, ottenuto il brevetto da Istruttore nel 1991, un'infinità di immersioni da "solo Diver" (su Scubaboard si può inserire nell'avatar), dovrò (forse) vendere il gommone, le attrezzature (DPV incluso più sette bombole, due GAV, due computers, ecc. ecc.) e dedicarmi alle passeggiate in montagna dove, almeno al momento, non sono richiesti né brevetti né imposte regole e relative sanzioni fuori da ogni logica.

                      Unica consolazione: la mia età che mi ha consentito di "operare" fino ad oggi in libertà.

                      «Libertà va cercando, ch'è sì cara,
                      come sa chi per lei vita rifiuta.» (Purgatorio canto I vv. 70-72)

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                      • #12
                        Ass. Italiana Liberi Sub Petizione?
                        CACCIATORI DI RETI FANTASMA

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                        • #13
                          M. hai MP

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                          • #14
                            l'ammmico mio m'ha detto che s'è battuto come un leone, ma l'aula era vuota.....mò provo mio cugggggino-----aricvd
                            ......lasciami l'orgoglio di essere solo un uomo...

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                            • #15
                              Originariamente inviato da Pablito. Visualizza il messaggio
                              Mala tempora currunt ....anche nella subacquea
                              Obbligo del brevetto, niente immersioni in solitario, burocrazia a go-go (libretti con elenco delle immersioni, sanzioni pecuniarie "salate" che dovrebbero confluire nelle casse delle regioni "irroganti" (bella mossa per motivare gli enti preposti ad eseguirle), e lacci e lacciuoli all'attività dei diving (sempre più obbligati a dimostrare che operano in ossequio alla legge E CHE PAGANO LE TASSE).
                              Ciao, ad essere sincero l'obbligo di brevetto lo trovo anche giusto, non tanto per persone serie come te che fanno immersioni dal 71 e forse anche prima ma per i nuovi, adesso con internet puoi trovare uno "sciamano" delle immersioni che ti può raccontare la supercazzola su come si fanno le immersioni, il problema non è che magari l'immersione la sbagli e ti fai male, il problema è che per curarti vai in una struttura sanitaria pubblica ( generalmente un Ospedale) e quindi a carico dei contribuenti delle tasse.
                              Quindi magari prima di lanciarsi a fare un immersione forse un corso fatto seriamente con persone che ti seguono è meglio.
                              Ovviamente parere mio

                              P.S.
                              Anche nei motorini 50 non serviva la patente, ora casco assicurazione e patente

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