Nuova legge per la subacquea ricreativa

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  • #46
    Originariamente inviato da blu dive Visualizza il messaggio

    Ma guardate che quello del logbook è talmente una cazzata, talmente un contro senso, che non ha possibilità d'essere applicata.
    Non ve ne preoccupate.
    Mettiamo un controllo appena usciti dall'acqua, cosa pensate possano contestare?
    In Liguria ne sanno qualcosa ai tempi di Sicurezza...
    www.liberisub.it

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    • #47
      Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio
      In Liguria ne sanno qualcosa ai tempi di Sicurezza...
      Era previsto un logbook?
      www.bludivecenter.com

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      • #48
        Originariamente inviato da blu dive Visualizza il messaggio

        Era previsto un logbook?
        No, ma facevano i controlli anche scendendoin acqua.
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        • #49
          Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio

          No, ma facevano i controlli anche scendendoin acqua.
          I francesi, qui vicino, l'hanno sempre fatto, di per se non sarebbe neanche un problema, quando poi trovi lo sceriffo unto dal signore diventa un problema, ma vale sempre.

          Secondo me i problemi di queste leggi sono più profondi.
          Cioè si mettono in piedi tutta una serie di obblighi che non sono sostenibili.
          Non lo sono perché vengono imposti partendo dal basso e fermandosi là.
          Esempio lampante è l'obbligo delle bombole d'ossigeno, ma nessun obbligo d'approvvigionamento da parte dei distributori.
          Altro fattore pericoloso è che, le zone di interesse subacqueo, previste dalla legge, non diventino un recinto oltre il quale è vietato tutto.
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          • #50
            m. una cortesia, liberi sub ha previsto un sistema di comunicazione della protesta cui possiamo aggegarci o scriviamo alle mail dei partecipanti la commissione? grazie
            ......lasciami l'orgoglio di essere solo un uomo...

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            • #51
              Originariamente inviato da cesare Visualizza il messaggio
              m. una cortesia, liberi sub ha previsto un sistema di comunicazione della protesta cui possiamo aggegarci o scriviamo alle mail dei partecipanti la commissione?
              Alla mail dei partecipanti la commissione e a nello.musumeci@senato.it

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              • #52
                ma non ho capito, per fare corsi come istruttore è necessaria una PIVA?

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                • #53
                  Originariamente inviato da Luca29121990 Visualizza il messaggio
                  ma non ho capito, per fare corsi come istruttore è necessaria una PIVA?
                  No, a meno che non ricorrano i presupposti di quell'imposta.
                  www.liberisub.it

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                  • #54
                    Originariamente inviato da TheFlash Visualizza il messaggio
                    Non essendoci un regolamento nazionale, come non esiste un obbligo di brevetto, non vedo perché chi si immerge da solo sia un "fuorilegge"
                    Oltretutto la sicurezza di un tuffo in coppia, specie con un compagno sconosciuto non è univocamente provata.

                    Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
                    Sul fatto che un compagno sconosciuto non sia certezza di sicurezza sono d'accordo,
                    ma io credo che l'idea sia quella di dare comunque più sicurezza, detta in soldoni,
                    se chiunque si fa male a fare sport (o altre cose) ha diritto all'assistenza sanitaria e quindi a carico della collettività si pensa probabilmente che una X percentuale di incidenti possano avere un risultato meno nefasto.

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                    • #55
                      La subacquea ha meno incidenti del ciclismo, o del calcio, giusto per fare due esempi. Non riesco proprio a vedere altre motivazioni se non quelle di fare cassa

                      Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk

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                      • #56
                        Il pensiero potrebbe essere anche quello che dici,
                        la mia era solo un idea,
                        ricordo però che con il COVID gli sport minori vennero bloccati (inteso come campionato),
                        il calcio invece arrivò a fine stagione, questo per dire la subacquea è meno praticata del ciclismo o del calcio e quindi possiamo stringere un pò la corda rispetto ad altro.
                        Ripeto, solo un idea non una certezza

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                        • #57
                          Originariamente inviato da Ass. Italiana Liberi Sub Visualizza il messaggio
                          Art. 10.
                          (Esercizio dell’attivit� di istruttore subacqueo
                          e di guida subacquea)
                          1. L’attivit� di istruttore subacqueo e diguida subacquea pu� essere svolta in tutto ilterritorio nazionale:
                          a)nei centri di immersione e di adde�stramento subacqueo;
                          b)presso le organizzazioni senza scopodi lucro;
                          c)in modo autonomo.
                          2. Ai fini dell’esercizio dell’attivit�, gliistruttori subacquei e le guide subacquee de�vono possedere i seguenti requisiti:
                          a)maggiore et�;
                          b)cittadinanza italiana o di altro Statomembro dell’Unione europea ovvero, percittadini di Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, il possesso di un valido titolo disoggiorno rilasciato in conformit� alla nor�mativa nazionale in materia di immigra�zione;
                          c)godimento dei didiritti civili e politici;
                          d)fermo restando quanto previsto alcomma 3, possesso del brevetto di istruttoresubacqueo o di guida subacquea rilasciato,al termine di un apposito corso e previo su�peramento del relativo esame teorico e pra�tico, da un’organizzazione didattica subac�quea;
                          e)copertura assicurativa individuale,mediante polizza di assicurazione per la re�sponsabilit� civile ai fini della copertura deirischi derivanti a terzi a seguito dello svol�gimento dell’attivit�; sono valide a tale fineanche le polizze cumulative stipulate dalcentro di immersione e di addestramento su�bacqueo o dalle associazioni od organizza�zioni presso cui l’istruttore subacqueo o laguida subacquea esercita la propria attivit�,purch� sia provato il rapporto di collabora�zione;
                          f)copertura assicurativa per i rischi de�rivanti a dipendenti o collaboratori, inclusicoloro che svolgano attivit� di istruttore su�bacqueo o di guida subacquea, a seguito diincidenti connessi alle attivit� svolte;
                          rilasciato con oneri a carico del richie�dente ai sensi del decreto del Ministro dellasalute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gaz�zetta Ufficialen.169 del 20 luglio 2013.
                          3. I cittadini dell’Unione europea, di unoStato appartenente allo Spazio economicoeuropeo o della Svizzera abilitati allo svol�gimento delle professioni di cui al presentearticolo in conformit� alla normativa di unaltro Stato membro dell’Unione europea odello Spazio economico europeo o dellaSvizzera hanno titolo a svolgere la loro at�tivit� in Italia:
                          a)su base temporanea e occasionale, inregime di libera prestazione di servizi, aisensi dell’articolo 9 e seguenti del decretolegislativo 9 novembre 2007, n.206;
                          b)in maniera stabile, a seguito del ri�conoscimento della qualifica professionaleconseguita in un altro Stato membro dell’U�nione europea o dello Spazio economico eu�ropeo o in Svizzera in applicazione del ti�tolo III del citato decreto legislativo n.206del 2007.
                          4. I soggetti di cui al presente articolohanno l’obbligo di provvedere alla regolaremanutenzione delle attrezzature e degli equi�paggiamenti di loro propriet� in conformit�alla normativa vigente e di tenere un registronel quale sono annotati i dati attinenti alcollaudo e alla manutenzione degli stessi.Con provvedimento dell’autorit� politica de�legata per le politiche del mare, di concertocon il Ministro del turismo, sono stabiliti idettagli tecnici e le modalit� inerenti al si�stema di certificazione delle attivit� di col�laudo e di manutenzione e all’esercizio dellefunzioni di controllo.
                          5. L’istruttore subacqueo pu� svolgere an�che l’attivit� di guida subacquea.

                          Art. 11.
                          (Esercizio dell’attivit� di centro di immersione
                          e di addestramento subacqueo)
                          1. L’esercizio dell’attivit� dei centri di im�mersione e di addestramento subacqueo �subordinato al possesso dei seguenti requi�siti:
                          a)iscrizione presso la camera di com�mercio, industria, artigianato e agricoltura,anche mediante comunicazione unica d’im�presa;
                          b)partita dell’imposta sul valore ag�giunto (IVA);
                          c)disponibilit� di una sede per lo svol�gimento delle attivit� teoriche;
                          d)disponibilit� di attrezzature specifi�che per le immersioni, conformi alle norma�tive dell’Unione europea, ove previste, e inperfetto stato di funzionamento;
                          e)disponibilit� di attrezzature di primosoccorso, con requisiti conformi alle dispo�sizioni vigenti in materia di salute e di si�curezza nei luoghi di lavoro, nonch� di per�sonale addestrato al primo soccorso;
                          f)stipulazione di una polizza di assicu�razione per la responsabilit� civile ai finidella copertura dei rischi derivanti a terzi aseguito dello svolgimento dell’attivit�;
                          g)copertura assicurativa per i rischi de�rivanti a dipendenti o collaboratori, inclusicoloro che svolgano attivit� di istruttore su�bacqueo o di guida subacquea, a seguito diincidenti connessi alle attivit� svolte.
                          2. I centri di immersione e di addestra�mento subacqueo, nell’esercizio della pro�pria attivit�, devono avvalersi di istruttorisubacquei e di guide subacquee in possessodei requisiti di cui all’articolo 10.
                          3. Il responsabile del centro di immer�sione e di addestramento subacqueo, o unsuo incaricato, prima che abbia inizio l’im�mersione, verifica e annota in apposito regi�stro:
                          daciascuno dei partecipanti all’immersione;
                          b)l’orario d’inizio dell’immersione;
                          c)il nominativo della guida o dell’i�struttore incaricati di guidare le personenelle diverse fasi dell’immersione.
                          4. Al termine dell’immersione, inoltre,deve annotare:
                          a)l’orario di fine dell’immersione;
                          b)la profondit� massima raggiunta;
                          c)il tipo di autorespiratore impiegato ela miscela respiratoria utilizzata.
                          5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4sono conservate, a cura del centro di immer�sione e di addestramento subacqueo, per unperiodo di almeno sei mesi e messe a dispo�sizione delle autorit� competenti nel caso diaccertamenti amministrativi o penali.
                          6. Il numero massimo di partecipanti si�multanei all’immersione svolta avvalendosidi un istruttore subacqueo o di una guida
                          7. Nell’immersione svolta avvalendosi diun istruttore subacqueo o di una guida su�bacquea, i partecipanti si devono attenerealle procedure di sicurezza pianificate dallaguida, la quale opera nel rispetto dei limitiprevisti dai brevetti posseduti dai parteci�panti e in osservanza della vigente norma�tiva di settore.
                          8. Il subacqueo deve essere dotato di bre�vetto rilasciato ai sensi dell’articolo 8,comma 1, lettera b), nonch� di libretto delleimmersioni, nel quale devono essere anno�tati, anche in formato digitale:
                          a)le generalit� del subacqueo;
                          b)il tipo di brevetto posseduto;
                          c)la data dell’immersione;
                          d)la localit� dell’immersione;
                          e)l’orario di inizio dell’immersione;
                          f)l’orario di fine dell’immersione;
                          g)il tipo di autorespiratore impiegato;
                          h)la miscela respiratoria utilizzata;
                          i)la profondit� massima programmata;
                          l)la profondit� massima raggiunta;
                          m)la denominazione del centro di im�mersione e di addestramento subacqueo;
                          n)le generalit� dell’istruttore subac�queo o della guida subacquea responsabiledell’immersione;
                          o)la firma del soggetto di cui alla let�tera n).
                          9. Ai natanti e alle unit� di appoggio alleimmersioni subacquee, anche con riguardoalle dimensioni dell’unit� e alla relativa do�tazione dei dispositivi di sicurezza, nonch�al personale di bordo si applicano le dispo�sizioni di cui al codice della nautica da di�porto, di cui al decreto legislativo 18 luglio2005, n.171, e ai relativi decreti attuativi. Il
                          personale incaricato della guida dell’unit�impiegata come unit� di appoggio per il tra�sferimento al luogo dell’immersione svoltaavvalendosi di un istruttore subacqueo o diuna guida subacquea deve essere a bordodell’unit� per tutta la durata dell’immer�sione.
                          10. Il centro di immersione e di addestra�mento subacqueo deve apporre le indicazionidei recapiti da contattare per gli interventi diemergenza in luogo visibile a tutti.
                          11. I centri di immersione e di addestra�mento di cui al presente articolo sono sog�getti agli obblighi di cui all’articolo 10,comma 4.
                          Art. 12.
                          (Organizzazioni senza scopo di lucro)
                          1. Ai fini dell’esercizio dell’attivit� dicentro di immersione e di addestramento su�bacqueo, le organizzazioni senza scopo dilucro devono essere in possesso dei seguentirequisiti:
                          a)atto costitutivo registrato e statuto;
                          b)codice fiscale;
                          c)disponibilit� di una sede per lo svol�gimento delle attivit� teoriche;
                          d)disponibilit� di attrezzature specifi�che per le immersioni, conformi alle norma�tive dell’Unione europea, ove previste, e inperfetto stato di funzionamento;
                          e)disponibilit� di attrezzature di primosoccorso, con requisiti conformi alle dispo�sizioni vigenti in materia di salute e di si�curezza nei luoghi di lavoro, nonch� di per�sonale addestrato al primo soccorso;
                          f)stipulazione di una polizza di assicu�razione per la responsabilit� civile ai finidella copertura dei rischi derivanti a terzi aseguito dello svolgimento dell’attivit�;
                          g)copertura assicurativa per i rischi de�rivanti a dipendenti o collaboratori, inclusicoloro che svolgano attivit� di istruttore su�bacqueo o di guida subacquea, a seguito diincidenti connessi alle attivit� svolte.
                          2. Le organizzazioni senza scopo di lucro,in possesso dei requisiti di cui al comma 1del presente articolo, sono soggette agli ob�blighi di cui all’articolo 11.
                          Finalmente

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                          • #58
                            Originariamente inviato da TheFlash Visualizza il messaggio
                            La subacquea ha meno incidenti del ciclismo, o del calcio, giusto per fare due esempi. Non riesco proprio a vedere altre motivazioni se non quelle di fare cassa

                            Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
                            insomma.....vi è un peccato originale per cui questa legge appare "viziata" ossia, come qualcuno ha gia' detto, manca una registro delle didattiche e dei registri.....chi certifica chi insomma. Ma vi sono cose positive, almeno sulla carta, ossia ad esempio l'obbligo di avere manutenzioni tracciate....stiamo parlando di DPI di terza categoria (erogatori), non è possibile che si continui a fare gli autodidattimanutentoricomproipezziovunque erisparmioperche'sonofurbo, oppure i manutentori improvvisati (vedi le revisioni nei diving),tanto "il rischio è mio" e poi nel quotidiano pretendiamo che vengano rispettate le normative sulla sicurezza ( e ci mancherebbe pure il contrario), vengano aggiornati i manuali e manutenuti gli strumenti, senno' la gente muore.
                            questo solo per citare un esempio. Il buddy mi sembra il minimo indispensabile per fare immersioni , a qualunque livello, n sicurezza ( un minimo); tanto chi vuole continuare a fare il "solo" continuerà a farlo.....la subacquea è fatta cosi'.

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                            • #59
                              Originariamente inviato da profondoblu66 Visualizza il messaggio

                              insomma.....vi è un peccato originale per cui questa legge appare "viziata" ossia, come qualcuno ha gia' detto, manca una registro delle didattiche e dei registri.....chi certifica chi insomma. Ma vi sono cose positive, almeno sulla carta, ossia ad esempio l'obbligo di avere manutenzioni tracciate....stiamo parlando di DPI di terza categoria (erogatori), non è possibile che si continui a fare gli autodidattimanutentoricomproipezziovunque erisparmioperche'sonofurbo, oppure i manutentori improvvisati (vedi le revisioni nei diving),tanto "il rischio è mio" e poi nel quotidiano pretendiamo che vengano rispettate le normative sulla sicurezza ( e ci mancherebbe pure il contrario), vengano aggiornati i manuali e manutenuti gli strumenti, senno' la gente muore.
                              questo solo per citare un esempio. Il buddy mi sembra il minimo indispensabile per fare immersioni , a qualunque livello, n sicurezza ( un minimo); tanto chi vuole continuare a fare il "solo" continuerà a farlo.....la subacquea è fatta cosi'.
                              io non sono per niente tranquillo, vedremo che succede.
                              L'impressione è, un po', che la legge si faccia sulla subacquea, e non su ciclismo o sci, perché comunque insignificanti numericamente ed economicamente.
                              www.bludivecenter.com

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                              • #60
                                Originariamente inviato da profondoblu66 Visualizza il messaggio

                                insomma.....vi � un peccato originale per cui questa legge appare "viziata" ossia, come qualcuno ha gia' detto, manca una registro delle didattiche e dei registri.....chi certifica chi insomma. Ma vi sono cose positive, almeno sulla carta, ossia ad esempio l'obbligo di avere manutenzioni tracciate....stiamo parlando di DPI di terza categoria (erogatori), non � possibile che si continui a fare gli autodidattimanutentoricomproipezziovunque erisparmioperche'sonofurbo, oppure i manutentori improvvisati (vedi le revisioni nei diving),tanto "il rischio � mio" e poi nel quotidiano pretendiamo che vengano rispettate le normative sulla sicurezza ( e ci mancherebbe pure il contrario), vengano aggiornati i manuali e manutenuti gli strumenti, senno' la gente muore.
                                questo solo per citare un esempio. Il buddy mi sembra il minimo indispensabile per fare immersioni , a qualunque livello, n sicurezza ( un minimo); tanto chi vuole continuare a fare il "solo" continuer� a farlo.....la subacquea � fatta cosi'.
                                Sono uno di quelli che cura da solo la manutenzione dell'attrezzatura, erogatori ecc. Mi piace farlo da me e continuerò a farlo. Sono diffidente di natura. Per quanto riguarda la coppia penso che ognuno debba scegliere chi portarsi in acqua se ha bisogno di compagnia ma finiamola di dire che è per la sicurezza. Se si ha paura di andare in acqua da soli si dovrebbe evitare di coinvolgere un'altra persona con la speranza che risolva i nostri guai.

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