Questa https://www.senato.it/leggi-e-docume...rali&did=59478 , a meno di una forte opposizione passerà, essendo di origine governativa e collegata alla legge di bilancio.
Poi non lamentatevi.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA A
SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA
DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E CULTURALE
Art. 7.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e iprincìpi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono serviziconnessi all’attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente capo le attività subacqueedi tipo agonistico.
2. Le regioni disciplinano le professionidel turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale enelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statutie le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l’attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta deifondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturalesommerso, assicurando la salvaguardia e laconservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuoverel’attività subacquea a scopo ricreativo comestrumento di sviluppo sostenibile, a favorire
la destagionalizzazione, generando beneficieconomici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonionaturale, biologico, archeologico e culturalesommerso, anche attraverso la cooperazionetra enti e soggetti competenti, ad assicurarela protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendoi danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e ad incentivare l’adozione e losviluppo di tecnologie innovative.
Art. 8.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)«attività subacquea a scopo ricreativo»: l’attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersionee di addestramento, finalizzata all’addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l’esplorazione, l’osservazione dei fondali marini, la&
custri e fluviali, mediante l’immersione subacquea;
b)«brevetto subacqueo»: un attestatodi idoneità all’esercizio dell’attività subacquea, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo e dall’organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e)pressocui questo presta la sua attività, previa frequentazione del relativo corso teorico e pratico e superamento delle prove teoriche epratiche;
c)«istruttore subacqueo»: colui che,in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall’organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attivitàsubacquee a scopo ricreativo, anche in modonon esclusivo o non continuativo, a personesingole o a gruppi di persone, le tecnichedell’immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle
norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNIEN ISO 24802-2:2014, e comunque dellevigenti norme dell’Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
d)«guida subacquea»: colui che, inpossesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle normeUNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014,e comunque delle vigenti norme dell’UNI,del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
e)«organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenziadidattica, nazionale o estera, che ha comeoggetto sociale principale, ancorché nonesclusivo, l’attività di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNIISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, ecomunque delle vigenti norme dell’UNI, delCEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
f)«centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l’impresa o l’organizzazione senza scopo di lucro che dispone dirisorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all’apprendimento dell’attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNIISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, ecomunque delle vigenti norme dell’UNI, delCEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
g)«zona di interesse turistico subacqueo»: un’area marina, lacustre e fluvialecaratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturaliche ne giustificano la tutela e la promozione.
Art. 9.
(Immersione subacquea)
1. Le attività di immersione subacqueasono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale etutela del patrimonio culturale e delle normedell’UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. È vietato l’utilizzo di attrezzature e tecniche di immersione che possano arrecare
danno agli habitatnaturali e allespecie protette. È fatta salva la facoltà per ilMinistero della cultura, ai sensi del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso inrelazione alla fruizione turistica dello stessoo di interdire la fruizione turistica di areearcheologiche sommerse ove questa non siacompatibile con le esigenze della tutela.
2. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui all’articolo 10 e seguenti della presente legge, svolte con osenza il supporto di unità di appoggio, sonosoggette alle disposizioni del presente capoe alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento dicui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146.Le immersioni subacquee di cui al primoperiodo devono essere svolte in un numerominimo di due persone.
3. I soggetti di cui all’articolo 8, comma1, lettere c), d), e)e f)e all’articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti du&
rante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito allafragilità degli ecosistemi marini e all’importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
4. Le unità da diporto, da traffico o dapesca in transito devono mantenersi ad unadistanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Poi non lamentatevi.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA A
SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA
DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E CULTURALE
Art. 7.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e iprincìpi fondamentali per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono serviziconnessi all’attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente capo le attività subacqueedi tipo agonistico.
2. Le regioni disciplinano le professionidel turismo subacqueo nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale enelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statutie le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l’attività subacquea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta deifondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturalesommerso, assicurando la salvaguardia e laconservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuoverel’attività subacquea a scopo ricreativo comestrumento di sviluppo sostenibile, a favorire
la destagionalizzazione, generando beneficieconomici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonionaturale, biologico, archeologico e culturalesommerso, anche attraverso la cooperazionetra enti e soggetti competenti, ad assicurarela protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendoi danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e ad incentivare l’adozione e losviluppo di tecnologie innovative.
Art. 8.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)«attività subacquea a scopo ricreativo»: l’attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersionee di addestramento, finalizzata all’addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l’esplorazione, l’osservazione dei fondali marini, la&
custri e fluviali, mediante l’immersione subacquea;
b)«brevetto subacqueo»: un attestatodi idoneità all’esercizio dell’attività subacquea, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo e dall’organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e)pressocui questo presta la sua attività, previa frequentazione del relativo corso teorico e pratico e superamento delle prove teoriche epratiche;
c)«istruttore subacqueo»: colui che,in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall’organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), insegna attivitàsubacquee a scopo ricreativo, anche in modonon esclusivo o non continuativo, a personesingole o a gruppi di persone, le tecnichedell’immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle
norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNIEN ISO 24802-2:2014, e comunque dellevigenti norme dell’Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
d)«guida subacquea»: colui che, inpossesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle normeUNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014,e comunque delle vigenti norme dell’UNI,del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
e)«organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenziadidattica, nazionale o estera, che ha comeoggetto sociale principale, ancorché nonesclusivo, l’attività di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNIISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, ecomunque delle vigenti norme dell’UNI, delCEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
f)«centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l’impresa o l’organizzazione senza scopo di lucro che dispone dirisorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all’apprendimento dell’attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNIISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, ecomunque delle vigenti norme dell’UNI, delCEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea;
g)«zona di interesse turistico subacqueo»: un’area marina, lacustre e fluvialecaratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturaliche ne giustificano la tutela e la promozione.
Art. 9.
(Immersione subacquea)
1. Le attività di immersione subacqueasono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale etutela del patrimonio culturale e delle normedell’UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. È vietato l’utilizzo di attrezzature e tecniche di immersione che possano arrecare
danno agli habitatnaturali e allespecie protette. È fatta salva la facoltà per ilMinistero della cultura, ai sensi del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso inrelazione alla fruizione turistica dello stessoo di interdire la fruizione turistica di areearcheologiche sommerse ove questa non siacompatibile con le esigenze della tutela.
2. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui all’articolo 10 e seguenti della presente legge, svolte con osenza il supporto di unità di appoggio, sonosoggette alle disposizioni del presente capoe alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento dicui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146.Le immersioni subacquee di cui al primoperiodo devono essere svolte in un numerominimo di due persone.
3. I soggetti di cui all’articolo 8, comma1, lettere c), d), e)e f)e all’articolo 12 devono garantire la sicurezza degli utenti du&
rante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito allafragilità degli ecosistemi marini e all’importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
4. Le unità da diporto, da traffico o dapesca in transito devono mantenersi ad unadistanza non inferiore ai 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.





Commenta