Nuova legge per la subacquea ricreativa

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  • Nuova legge per la subacquea ricreativa

    Questa https://www.senato.it/leggi-e-docume...rali&did=59478 , a meno di una forte opposizione passerà, essendo di origine governativa e collegata alla legge di bilancio.

    Poi non lamentatevi.


    CAPO III
    DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE
    DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA A
    SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA
    DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO
    AMBIENTALE E CULTURALE
    Art. 7.
    (Ambito di applicazione e finalità)
    1. Il presente capo stabilisce i requisiti e iprincìpi fondamentali per l’esercizio dell’at­tività dei centri di immersione e di addestra­mento subacqueo, che forniscono serviziconnessi all’attività subacquea a scopo ricre­ativo. Sono escluse dall’ambito di applica­zione del presente capo le attività subacqueedi tipo agonistico.
    2. Le regioni disciplinano le professionidel turismo subacqueo nel rispetto dei prin­cìpi fondamentali previsti dal presente capo.
    3. Le disposizioni del presente capo si ap­plicano nelle regioni a statuto speciale enelle province autonome di Trento e di Bol­zano compatibilmente con i rispettivi statutie le relative norme di attuazione.
    4. La Repubblica tutela e valorizza l’atti­vità subacquea a scopo ricreativo, quale at­tività in grado di coniugare la scoperta deifondali marini, lacustri e fluviali con la pro­mozione del patrimonio culturale e naturalesommerso, assicurando la salvaguardia e laconservazione dei relativi ecosistemi.
    5. Il presente capo mira a promuoverel’attività subacquea a scopo ricreativo comestrumento di sviluppo sostenibile, a favorire
    la destagionalizzazione, generando beneficieconomici e sociali, a garantire la cono­scenza e la valorizzazione del patrimonionaturale, biologico, archeologico e culturalesommerso, anche attraverso la cooperazionetra enti e soggetti competenti, ad assicurarela protezione e la conservazione degli ecosi­stemi marini, lacustri e fluviali, prevenendoi danni ambientali derivanti dalle attività su­bacquee, e ad incentivare l’adozione e losviluppo di tecnologie innovative.
    Art. 8.
    (Definizioni)
    1. Ai fini della presente legge si inten­dono per:
    a)«attività subacquea a scopo ricrea­tivo»: l’attività ecosostenibile, svolta auto­nomamente o mediante centri di immersionee di addestramento, finalizzata all’addestra­mento, allo svolgimento di escursioni subac­quee libere o guidate, che prevede l’esplora­zione, l’osservazione dei fondali marini, la&
    custri e fluviali, mediante l’immersione su­bacquea;
    b)«brevetto subacqueo»: un attestatodi idoneità all’esercizio dell’attività subac­quea, rilasciato esclusivamente da un istrut­tore subacqueo e dall’organizzazione didat­tica subacquea di cui alla lettera e)pressocui questo presta la sua attività, previa fre­quentazione del relativo corso teorico e pra­tico e superamento delle prove teoriche epratiche;
    c)«istruttore subacqueo»: colui che,in possesso del corrispondente brevetto rila­sciato dall’organizzazione didattica subac­quea di cui alla lettera e), insegna attivitàsubacquee a scopo ricreativo, anche in modonon esclusivo o non continuativo, a personesingole o a gruppi di persone, le tecnichedell’immersione subacquea, in tutti i suoi li­velli e specializzazioni, nel rispetto delle
    norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNIEN ISO 24802-2:2014, e comunque dellevigenti norme dell’Ente italiano di norma­zione (UNI), del Comitato elettrotecnico ita­liano (CEI) o di altri enti di normazione ap­partenenti agli Stati membri dell’Unione eu­ropea;
    d)«guida subacquea»: colui che, inpossesso del corrispondente brevetto, accom­pagna in immersioni subacquee a scopo ri­creativo singoli o gruppi di persone in pos­sesso di brevetto, nel rispetto delle normeUNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014,e comunque delle vigenti norme dell’UNI,del CEI o di altri enti di normazione appar­tenenti agli Stati membri dell’Unione euro­pea;
    e)«organizzazione didattica per le atti­vità subacquee nel settore turistico e ricrea­tivo»: federazione, confederazione, agenziadidattica, nazionale o estera, che ha comeoggetto sociale principale, ancorché nonesclusivo, l’attività di formazione per l’adde­stramento alle immersioni subacquee, dal li­vello iniziale a quello di istruttore subac­queo, nel rispetto delle norme UNI EN14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNIISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, ecomunque delle vigenti norme dell’UNI, delCEI o di altri enti di normazione apparte­nenti agli Stati membri dell’Unione europea;
    f)«centro di immersione e di addestra­mento subacqueo»: l’impresa o l’organizza­zione senza scopo di lucro che dispone dirisorse di tipo logistico, organizzativo e stru­mentale per offrire servizi specializzati, at­traverso il supporto alla pratica e all’appren­dimento dell’attività subacquea a scopo ri­creativo, nel rispetto delle norme UNI EN14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNIISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, ecomunque delle vigenti norme dell’UNI, delCEI o di altri enti di normazione apparte­nenti agli Stati membri dell’Unione europea;
    g)«zona di interesse turistico subac­queo»: un’area marina, lacustre e fluvialecaratterizzata da particolari peculiarità natu­rali, biologiche, archeologiche e culturaliche ne giustificano la tutela e la promo­zione.
    Art. 9.
    (Immersione subacquea)
    1. Le attività di immersione subacqueasono svolte nel rispetto delle normative vi­genti in materia di protezione ambientale etutela del patrimonio culturale e delle normedell’UNI, del CEI o di altri enti di norma­zione appartenenti agli Stati membri dell’U­nione europea. È vietato l’utilizzo di attrez­zature e tecniche di immersione che possano arrecare
    danno agli habitatnaturali e allespecie protette. È fatta salva la facoltà per ilMinistero della cultura, ai sensi del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,di dettare le prescrizioni necessarie alla tu­tela del patrimonio culturale sommerso inrelazione alla fruizione turistica dello stessoo di interdire la fruizione turistica di areearcheologiche sommerse ove questa non siacompatibile con le esigenze della tutela.
    2. Le immersioni subacquee con apparec­chi di respirazione ausiliaria, svolte da pri­vati e dai soggetti di cui all’articolo 10 e se­guenti della presente legge, svolte con osenza il supporto di unità di appoggio, sonosoggette alle disposizioni del presente capoe alla vigente normativa di settore, ivi com­presi gli articoli 90 e 91 del regolamento dicui al decreto del Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146.Le immersioni subacquee di cui al primoperiodo devono essere svolte in un numerominimo di due persone.
    3. I soggetti di cui all’articolo 8, comma1, lettere c), d), e)e f)e all’articolo 12 de­vono garantire la sicurezza degli utenti du&
    rante le attività subacquee, fornendo ade­guata assistenza e supervisione, e sono te­nuti a sensibilizzare gli stessi in merito allafragilità degli ecosistemi marini e all’impor­tanza della loro conservazione, fornendo in­formazioni dettagliate al riguardo.
    4. Le unità da diporto, da traffico o dapesca in transito devono mantenersi ad unadistanza non inferiore ai 100 metri dai se­gnali di posizionamento del subacqueo.








    Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it/

  • #2
    Art. 10.
    (Esercizio dell’attività di istruttore subacqueo
    e di guida subacquea)
    1. L’attività di istruttore subacqueo e diguida subacquea può essere svolta in tutto ilterritorio nazionale:
    a)nei centri di immersione e di adde­stramento subacqueo;
    b)presso le organizzazioni senza scopodi lucro;
    c)in modo autonomo.
    2. Ai fini dell’esercizio dell’attività, gliistruttori subacquei e le guide subacquee de­vono possedere i seguenti requisiti:
    a)maggiore età;
    b)cittadinanza italiana o di altro Statomembro dell’Unione europea ovvero, percittadini di Stati non appartenenti all’Unioneeuropea, il possesso di un valido titolo disoggiorno rilasciato in conformità alla nor­mativa nazionale in materia di immigra­zione;
    c)godimento dei didiritti civili e politici;
    d)fermo restando quanto previsto alcomma 3, possesso del brevetto di istruttoresubacqueo o di guida subacquea rilasciato,al termine di un apposito corso e previo su­peramento del relativo esame teorico e pra­tico, da un’organizzazione didattica subac­quea;
    e)copertura assicurativa individuale,mediante polizza di assicurazione per la re­sponsabilità civile ai fini della copertura deirischi derivanti a terzi a seguito dello svol­gimento dell’attività; sono valide a tale fineanche le polizze cumulative stipulate dalcentro di immersione e di addestramento su­bacqueo o dalle associazioni od organizza­zioni presso cui l’istruttore subacqueo o laguida subacquea esercita la propria attività,purché sia provato il rapporto di collabora­zione;
    f)copertura assicurativa per i rischi de­rivanti a dipendenti o collaboratori, inclusicoloro che svolgano attività di istruttore su­bacqueo o di guida subacquea, a seguito diincidenti connessi alle attività svolte;
    rilasciato con oneri a carico del richie­dente ai sensi del decreto del Ministro dellasalute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gaz­zetta Ufficialen.169 del 20 luglio 2013.
    3. I cittadini dell’Unione europea, di unoStato appartenente allo Spazio economicoeuropeo o della Svizzera abilitati allo svol­gimento delle professioni di cui al presentearticolo in conformità alla normativa di unaltro Stato membro dell’Unione europea odello Spazio economico europeo o dellaSvizzera hanno titolo a svolgere la loro at­tività in Italia:
    a)su base temporanea e occasionale, inregime di libera prestazione di servizi, aisensi dell’articolo 9 e seguenti del decretolegislativo 9 novembre 2007, n.206;
    b)in maniera stabile, a seguito del ri­conoscimento della qualifica professionaleconseguita in un altro Stato membro dell’U­nione europea o dello Spazio economico eu­ropeo o in Svizzera in applicazione del ti­tolo III del citato decreto legislativo n.206del 2007.
    4. I soggetti di cui al presente articolohanno l’obbligo di provvedere alla regolaremanutenzione delle attrezzature e degli equi­paggiamenti di loro proprietà in conformitàalla normativa vigente e di tenere un registronel quale sono annotati i dati attinenti alcollaudo e alla manutenzione degli stessi.Con provvedimento dell’autorità politica de­legata per le politiche del mare, di concertocon il Ministro del turismo, sono stabiliti idettagli tecnici e le modalità inerenti al si­stema di certificazione delle attività di col­laudo e di manutenzione e all’esercizio dellefunzioni di controllo.
    5. L’istruttore subacqueo può svolgere an­che l’attività di guida subacquea.

    Art. 11.
    (Esercizio dell’attività di centro di immersione
    e di addestramento subacqueo)
    1. L’esercizio dell’attività dei centri di im­mersione e di addestramento subacqueo èsubordinato al possesso dei seguenti requi­siti:
    a)iscrizione presso la camera di com­mercio, industria, artigianato e agricoltura,anche mediante comunicazione unica d’im­presa;
    b)partita dell’imposta sul valore ag­giunto (IVA);
    c)disponibilità di una sede per lo svol­gimento delle attività teoriche;
    d)disponibilità di attrezzature specifi­che per le immersioni, conformi alle norma­tive dell’Unione europea, ove previste, e inperfetto stato di funzionamento;
    e)disponibilità di attrezzature di primosoccorso, con requisiti conformi alle dispo­sizioni vigenti in materia di salute e di si­curezza nei luoghi di lavoro, nonché di per­sonale addestrato al primo soccorso;
    f)stipulazione di una polizza di assicu­razione per la responsabilità civile ai finidella copertura dei rischi derivanti a terzi aseguito dello svolgimento dell’attività;
    g)copertura assicurativa per i rischi de­rivanti a dipendenti o collaboratori, inclusicoloro che svolgano attività di istruttore su­bacqueo o di guida subacquea, a seguito diincidenti connessi alle attività svolte.
    2. I centri di immersione e di addestra­mento subacqueo, nell’esercizio della pro­pria attività, devono avvalersi di istruttorisubacquei e di guide subacquee in possessodei requisiti di cui all’articolo 10.
    3. Il responsabile del centro di immer­sione e di addestramento subacqueo, o unsuo incaricato, prima che abbia inizio l’im­mersione, verifica e annota in apposito regi­stro:
    daciascuno dei partecipanti all’immersione;
    b)l’orario d’inizio dell’immersione;
    c)il nominativo della guida o dell’i­struttore incaricati di guidare le personenelle diverse fasi dell’immersione.
    4. Al termine dell’immersione, inoltre,deve annotare:
    a)l’orario di fine dell’immersione;
    b)la profondità massima raggiunta;
    c)il tipo di autorespiratore impiegato ela miscela respiratoria utilizzata.
    5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4sono conservate, a cura del centro di immer­sione e di addestramento subacqueo, per unperiodo di almeno sei mesi e messe a dispo­sizione delle autorità competenti nel caso diaccertamenti amministrativi o penali.
    6. Il numero massimo di partecipanti si­multanei all’immersione svolta avvalendosidi un istruttore subacqueo o di una guida
    7. Nell’immersione svolta avvalendosi diun istruttore subacqueo o di una guida su­bacquea, i partecipanti si devono attenerealle procedure di sicurezza pianificate dallaguida, la quale opera nel rispetto dei limitiprevisti dai brevetti posseduti dai parteci­panti e in osservanza della vigente norma­tiva di settore.
    8. Il subacqueo deve essere dotato di bre­vetto rilasciato ai sensi dell’articolo 8,comma 1, lettera b), nonché di libretto delleimmersioni, nel quale devono essere anno­tati, anche in formato digitale:
    a)le generalità del subacqueo;
    b)il tipo di brevetto posseduto;
    c)la data dell’immersione;
    d)la località dell’immersione;
    e)l’orario di inizio dell’immersione;
    f)l’orario di fine dell’immersione;
    g)il tipo di autorespiratore impiegato;
    h)la miscela respiratoria utilizzata;
    i)la profondità massima programmata;
    l)la profondità massima raggiunta;
    m)la denominazione del centro di im­mersione e di addestramento subacqueo;
    n)le generalità dell’istruttore subac­queo o della guida subacquea responsabiledell’immersione;
    o)la firma del soggetto di cui alla let­tera n).
    9. Ai natanti e alle unità di appoggio alleimmersioni subacquee, anche con riguardoalle dimensioni dell’unità e alla relativa do­tazione dei dispositivi di sicurezza, nonchéal personale di bordo si applicano le dispo­sizioni di cui al codice della nautica da di­porto, di cui al decreto legislativo 18 luglio2005, n.171, e ai relativi decreti attuativi. Il
    personale incaricato della guida dell’unitàimpiegata come unità di appoggio per il tra­sferimento al luogo dell’immersione svoltaavvalendosi di un istruttore subacqueo o diuna guida subacquea deve essere a bordodell’unità per tutta la durata dell’immer­sione.
    10. Il centro di immersione e di addestra­mento subacqueo deve apporre le indicazionidei recapiti da contattare per gli interventi diemergenza in luogo visibile a tutti.
    11. I centri di immersione e di addestra­mento di cui al presente articolo sono sog­getti agli obblighi di cui all’articolo 10,comma 4.
    Art. 12.
    (Organizzazioni senza scopo di lucro)
    1. Ai fini dell’esercizio dell’attività dicentro di immersione e di addestramento su­bacqueo, le organizzazioni senza scopo dilucro devono essere in possesso dei seguentirequisiti:
    a)atto costitutivo registrato e statuto;
    b)codice fiscale;
    c)disponibilità di una sede per lo svol­gimento delle attività teoriche;
    d)disponibilità di attrezzature specifi­che per le immersioni, conformi alle norma­tive dell’Unione europea, ove previste, e inperfetto stato di funzionamento;
    e)disponibilità di attrezzature di primosoccorso, con requisiti conformi alle dispo­sizioni vigenti in materia di salute e di si­curezza nei luoghi di lavoro, nonché di per­sonale addestrato al primo soccorso;
    f)stipulazione di una polizza di assicu­razione per la responsabilità civile ai finidella copertura dei rischi derivanti a terzi aseguito dello svolgimento dell’attività;
    g)copertura assicurativa per i rischi de­rivanti a dipendenti o collaboratori, inclusicoloro che svolgano attività di istruttore su­bacqueo o di guida subacquea, a seguito diincidenti connessi alle attività svolte.
    2. Le organizzazioni senza scopo di lucro,in possesso dei requisiti di cui al comma 1del presente articolo, sono soggette agli ob­blighi di cui all’articolo 11.
    Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it/

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    • #3
      Art. 13.
      (Zone di interesse turistico subacqueo)
      1. Con decreto del Ministro del turismo,di concerto con l’autorità politica delegataper le politiche del mare, ove nominata, econ i Ministri della cultura, della difesa,delle infrastrutture e dei trasporti e dell’am­biente e della sicurezza energetica, previaintesa in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro­vince autonome di Trento e di Bolzano,nelle more dell’adozione di disposizioni or­ganiche che definiscano la pianificazione de­gli spazi marittimi, sono individuate, in con­formità alla pianificazione degli spazi marit­timi vigente e in coerenza con la pianifica­zione paesaggistica e territoriale regionale,le zone di interesse turistico subacqueo, inbase ai seguenti criteri:
      a)«sicurezza»: presenza di condizioniambientali favorevoli per le immersioni, te­nendo conto di fattori come l’esistenza dicorrenti, la visibilità subacquea, la profon­dità delle acque e la disponibilità di infra­strutture di soccorso e monitoraggio;
      b)«rilevanza paesaggistica e fauni­stica»: presenza di habitatmarini con carat­teristiche naturali particolarmente suggestive,ricchi di fauna marina diversificata e idoneiall’osservazione delle diverse specie marinein ambienti naturali;
      Atti parlamentari – 237 – Senato della Repubblica – N. 624
      XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
      c)«rilevanza archeologica»: presenzadi siti sommersi di particolare interesse sto­rico e culturale, inclusi relitti di navi, strut­ture portuali antiche, reperti archeologici ealtre testimonianze del passato che contri­buiscono alla conoscenza del patrimonio su­bacqueo;
      d)«rilevanza culturale»: presenza diaree subacquee legate a tradizioni locali opercorsi tematici, che promuovono e valoriz­zano il patrimonio storico-culturale som­merso.
      2. Al fine di valorizzare le aree marine,lacustri e fluviali caratterizzate da particolaripeculiarità naturali, biologiche, archeologi­che e culturali, il Ministero del turismo pro­muove lo sviluppo di itinerari subacquei daparte dei centri di immersione e di addestra­mento subacqueo nelle zone di interesse tu­ristico subacqueo individuate ai sensi delcomma 1.
      3. Per garantire la tutela e la valorizza­zione delle zone di interesse turistico subac­queo nel corso del tempo, i centri di immer­sione e di addestramento subacqueo possonoprestare supporto ai competenti uffici delMinistero della cultura al fine di tracciare,monitorare e verificare la consistenza dei sitidi interesse turistico subacqueo.
      4. Il Ministro del turismo, sentita l’auto­rità politica delegata per le politiche delmare, promuove la cooperazione internazio­nale nel campo dell’attività subacquea ascopo ricreativo, favorendo la condivisionedi buone pratiche, esperienze e conoscenzetecniche tra Paesi che ospitano aree marine,lacustri e fluviali di interesse turistico. IlMinistro del turismo, sentiti l’autorità poli­tica delegata per le politiche del mare, ilMinistro dell’ambiente e della sicurezzaenergetica, il Ministro della cultura e il Mi­nistro degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, può stipulare accordi di ge­mellaggio con altri Paesi, al fine di incenti­vare scambi culturali, scientifici e formativi
      Atti parlamentari – 238 – Senato della Repubblica – N. 624
      XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
      all’interno di zone di interesse turistico su­bacqueo.
      Art. 14.
      (Sanzioni)
      1. L’esercizio dell’attività di istruttore su­bacqueo o di guida subacquea in violazionedelle disposizioni di cui all’articolo 10 è pu­nito con la sanzione amministrativa pecunia­ria del pagamento di una somma da euro5.000 a euro 12.000.
      2. L’esercizio dell’attività di centro di im­mersione e di addestramento subacqueo, an­che da parte delle organizzazioni senzascopo di lucro, in assenza dei requisiti pre­visti dagli articoli 11 e 12 è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro5.000 a euro 12.000.
      3. La violazione degli obblighi di cui al­l’articolo 11, commi 3 e 4, è punita con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro1.000 a euro 3.000.
      4. In caso di reiterazione delle infrazionidi cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospen­sione dell’attività fino a sei mesi, ferma re­stando l’applicazione della sanzione pecu­niaria.
      5. La violazione della disposizione di cuiall’articolo 11, comma 8, è punita con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro500 a euro 1.500.
      6. La violazione delle disposizioni delpresente articolo è accertata dai funzionaripubblici addetti al controllo del rispettodella normativa vigente in materia di salutee di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagliufficiali e agenti di polizia giudiziaria e dipubblica sicurezza.
      7. Per l’irrogazione delle sanzioni per leviolazioni previste negli articoli 10 e 11,l’autorità competente è individuata dalla re­gione nel cui territorio le medesime sonostate accertate, nell’ambito delle proprie ar­ticolazioni o in altro ente da essa delegato,
      che provvede ai sensi degli articoli 17 e se­guenti della legge 24 novembre 1981,n.689. I proventi derivanti dal pagamentodelle sanzioni amministrative irrogate sonodevoluti alla regione di cui al primo periodo.
      8. Ai fini della determinazione dell’am­montare delle sanzioni di cui al presente ar­ticolo, si applicano i criteri previsti dall’ar­ticolo 11 della legge 24 novembre 1981,n.689.
      9. Le sanzioni previste dal presente arti­colo non trovano applicazione qualora ilfatto costituisca reato o sia punibile con unapiù grave sanzione amministrativa previstadalla normativa statale o regionale.
      Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it/

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      • #4
        Originariamente inviato da Ass. Italiana Liberi Sub Visualizza il messaggio
        Questa https://www.senato.it/leggi-e-docume...rali&did=59478 , a meno di una forte opposizione passerà, essendo di origine governativa e collegata alla legge di bilancio.

        Poi non lamentatevi.
        e mi lamento si...
        www.bludivecenter.com

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        • #5
          Originariamente inviato da blu dive Visualizza il messaggio
          e mi lamento si...
          Potrei risponderti come Modugno: https://www.youtube.com/watch?v=NmDcNoGBoEk
          Se però vuoi lamentarti efficacemente chi può fare qualcosa sono esponenti dell'attuale maggioranza governativa ed i membri di maggioranza della commissione al senato: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Sch...ni/0-00146.htm
          www.liberisub.it

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          • #6
            Se dovesse passare mettiamo un annuncio su "subito"
            Vendesi attrezzatura subacquea per cessata attività e risolviamo il problema.

            Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk

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            • #7
              Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio

              Potrei risponderti come Modugno: https://www.youtube.com/watch?v=NmDcNoGBoEk
              Se però vuoi lamentarti efficacemente chi può fare qualcosa sono esponenti dell'attuale maggioranza governativa ed i membri di maggioranza della commissione al senato: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Sch...ni/0-00146.htm
              è una strada che sto percorrendo da un'annetto, ma, come sai, è tutto tranne che facile
              www.bludivecenter.com

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              • #8
                Originariamente inviato da TheFlash Visualizza il messaggio
                Se dovesse passare mettiamo un annuncio su "subito"
                Vendesi attrezzatura subacquea per cessata attività e risolviamo il problema.
                Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
                Togli il se ... E' in un disegno di legge governativo collegato alla finanziaria. Potrebbe essere legge entro i primi mesi dell'anno prossimo se non capiscono che la base è contraria.
                www.liberisub.it

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                • #9
                  in estrema sintesi cosa cambia per un utente come posso essere io o mille altri qui dentro?

                  utente senza barca, che scende senza guida in piena autonomia
                  grazie
                  http://profondeemozioni.blogspot.com...V5SQJ1vZvQ6WZR
                  http://profondeemozioni.blogspot.com/

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                  • #10
                    Originariamente inviato da paolinus Visualizza il messaggio
                    in estrema sintesi cosa cambia per un utente come posso essere io o mille altri qui dentro?

                    utente senza barca, che scende senza guida in piena autonomia
                    grazie
                    Poco, un brevetto, un logbook.
                    www.bludivecenter.com

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                    • #11
                      Originariamente inviato da blu dive Visualizza il messaggio

                      Poco, un brevetto, un logbook.
                      Essendo un subacqueo autonomo il logbook dovrei compilarlo solo. Ha un senso?

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                      • #12
                        Originariamente inviato da TheFlash Visualizza il messaggio
                        Essendo un subacqueo autonomo il logbook dovrei compilarlo solo. Ha un senso?

                        Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
                        Poche cose hanno senso in quel testo, soprattutto l'innata propensione Italica ad aumentare il carico burocratico.
                        Vedrete quando le cp interpreteranno per le solite ordinanze...
                        www.bludivecenter.com

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                        • #13
                          Originariamente inviato da paolinus Visualizza il messaggio
                          in estrema sintesi cosa cambia per un utente come posso essere io o mille altri qui dentro?
                          utente senza barca, che scende senza guida in piena autonomia
                          grazie
                          È vietato l’utilizzo di attrez­zature e tecniche di immersione che possano arrecare
                          danno agli habita tnaturali e alle specie protette (quali? Ampia discrezionalità).

                          Le immersioni subacquee con apparec­chi di respirazione ausiliaria, svolte da pri­vati ... con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capoe alla vigente normativa di settore, ivi com­presi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146.Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

                          Inoltre il richiamo per le immersioni private delle disposizioni del capo rende applicabile anche questo:

                          Il subacqueo deve essere dotato di bre­vetto rilasciato ai sensi dell’articolo 8,comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere anno­tati, anche in formato digitale:
                          a)le generalità del subacqueo;
                          b)il tipo di brevetto posseduto;
                          c)la data dell’immersione;
                          d)la località dell’immersione;
                          e)l’orario di inizio dell’immersione;
                          f)l’orario di fine dell’immersione;
                          g)il tipo di autorespiratore impiegato;
                          h)la miscela respiratoria utilizzata;
                          i)la profondità massima programmata;
                          l)la profondità massima raggiunta;
                          m)la denominazione del centro di im­mersione e di addestramento subacqueo (se si usa)
                          n)le generalità dell’istruttore subac­queo o della guida subacquea responsabiledell’immersione (se si usa);
                          o)la firma del soggetto di cui alla let­tera n) (se si usa).

                          La violazione della disposizione di cui all’articolo 11, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
                          www.liberisub.it

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                          • #14
                            Originariamente inviato da blu dive Visualizza il messaggio
                            Vedrete quando le cp interpreteranno per le solite ordinanze...
                            Per i diving saranno seri problemi. Poi ci si metteranno anche le regioni
                            www.liberisub.it

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                            • #15
                              Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio

                              È vietato l’utilizzo di attrez­zature e tecniche di immersione che possano arrecare
                              danno agli habita tnaturali e alle specie protette (quali? Ampia discrezionalità).

                              Le immersioni subacquee con apparec­chi di respirazione ausiliaria, svolte da pri­vati ... con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capoe alla vigente normativa di settore, ivi com­presi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146.Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.

                              Inoltre il richiamo per le immersioni private delle disposizioni del capo rende applicabile anche questo:

                              Il subacqueo deve essere dotato di bre­vetto rilasciato ai sensi dell’articolo 8,comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere anno­tati, anche in formato digitale:
                              a)le generalità del subacqueo;
                              b)il tipo di brevetto posseduto;
                              c)la data dell’immersione;
                              d)la località dell’immersione;
                              e)l’orario di inizio dell’immersione;
                              f)l’orario di fine dell’immersione;
                              g)il tipo di autorespiratore impiegato;
                              h)la miscela respiratoria utilizzata;
                              i)la profondità massima programmata;
                              l)la profondità massima raggiunta;
                              m)la denominazione del centro di im­mersione e di addestramento subacqueo (se si usa)
                              n)le generalità dell’istruttore subac­queo o della guida subacquea responsabiledell’immersione (se si usa);
                              o)la firma del soggetto di cui alla let­tera n) (se si usa).

                              La violazione della disposizione di cui all’articolo 11, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
                              Il fatto che sia digitale impedisce, di fatto, un controllo in tempo reale, motivo per cui è , se rimarrà, solo una supercazzola burocratica.
                              www.bludivecenter.com

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