Disciplina delle attività subacquee e iperbariche A.C. 1161
Immersione in forma privata
L'articolo 19 regola lo svolgimento di immersione effettuate in forma privata.
La disposizione normativa impone l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente
PdL anche da parte dei privati che compiono attività subacquee con apparecchi di
respirazione ausiliaria, con o senza il supporto di unità di appoggio (comma 1).
Inoltre, l'articolo 19 traccia i confini entro cui è consentito lo svolgimento delle attività
subacquee in forma privata.
Innanzitutto, coloro che compiono immersioni in forma privata devono dotarsi di
attrezzature adeguate, soprattutto con riferimento: a) alla misurazione del tempo; b) alla
profondità, c) alla pressione residua di aria contenuta nelle bombole; d) al limite di tempo di
decompressione (comma 2).
L'attività di immersione deve, poi, essere svolta solamente da chi sia in possesso di
idoneo brevetto subacqueo ed entro i limiti imposti dalla stessa certificazione (comma 3).
Inoltre, tale attività può svolgersi anche singolarmente, a condizione che venga
individuata una persona deputata a svolgere funzioni di assistenza e che sia in grado di
allertare i servizi di assistenza e recupero subacqueo, in caso di emergenza.
A tal fine, il soggetto incaricato dell'assistenza deve essere informato sugli aspetti
concernenti l'immersione: tempo, luogo e profondità programmata (comma 4).
Immersione in forma privata
L'articolo 19 regola lo svolgimento di immersione effettuate in forma privata.
La disposizione normativa impone l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente
PdL anche da parte dei privati che compiono attività subacquee con apparecchi di
respirazione ausiliaria, con o senza il supporto di unità di appoggio (comma 1).
Inoltre, l'articolo 19 traccia i confini entro cui è consentito lo svolgimento delle attività
subacquee in forma privata.
Innanzitutto, coloro che compiono immersioni in forma privata devono dotarsi di
attrezzature adeguate, soprattutto con riferimento: a) alla misurazione del tempo; b) alla
profondità, c) alla pressione residua di aria contenuta nelle bombole; d) al limite di tempo di
decompressione (comma 2).
L'attività di immersione deve, poi, essere svolta solamente da chi sia in possesso di
idoneo brevetto subacqueo ed entro i limiti imposti dalla stessa certificazione (comma 3).
Inoltre, tale attività può svolgersi anche singolarmente, a condizione che venga
individuata una persona deputata a svolgere funzioni di assistenza e che sia in grado di
allertare i servizi di assistenza e recupero subacqueo, in caso di emergenza.
A tal fine, il soggetto incaricato dell'assistenza deve essere informato sugli aspetti
concernenti l'immersione: tempo, luogo e profondità programmata (comma 4).
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