Art. 81 Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 1. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole «indicati nell'allegato V,» sono inserite le seguenti: «issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e»; b) alla lettera c), le parole «un'unita» sono sostituite dalle seguenti: «un'unita'» e le parole «EN 14467» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 24803:2018».
Art. 82 Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 1. All'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.»; b) al comma 2, le parole «il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite»; c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» e' inserita la seguente: «autoraddrizzante»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2»; e) al comma 5, le parole «dai segnali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle segnalazioni».
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