Corte d'appello di Taranto – Sezione civile - Sentenza 24 febbraio 2016 n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE d'APPELLO di LECCE
Sez. Dist. di TARANTO composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO Presidente
2) Dott. Ettore SCISCI Consigliere
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 435/2013 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, decisa all'udienza collegiale del 18.11.2016
TRA
CL.GI., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.;
APPELLANTE
CONTRO
1 - BE.CO., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.
APPELLATO (APPELLANTE INCIDENTALE)
2 - CE.SP., in persona del legale rappresentante., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cr.Gi. e Am.To.;
APPELLATO CONTUMACE
3 - AS., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vi.Ma. e Ma.Ta.;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 26.05.2011, Be.Co., deduceva di aver riportato lesioni varie, durante una lezione di Kitesurf tenuta dall'odierno appellante, Cl.Gi., quale istruttore CSEN cui era affiliata la società sportiva Amici del vento. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di essere risarcito dei danni non patrimoniali (indicati in Euro 102.606,00) e per spese mediche (indicate in Euro 386,98) connessi con le lesioni fisiche (politrauma con
trauma cranico e del massiccio facciale con fratture multiple, focolai LC polmonari, frattura composta del femore sinistro e frattura del radio destro) occorse in data 11.10.2008, 11,55, circa, a Lendinuso (BR), per l'impatto violento contro il muro di cemento di un'abitazione allocata in zona, dopo che, "durante lo svolgimento di una lezione di apprendimento dei primi rudimenta della tecnica Kitesurf, a causa della sua inesperienza, nonché delle forti raffiche di vento di cui gode la, predetta località, perdeva il controllo del suo attrezzo velico". Chiedeva il ristoro dei detti danni al CE.SP.,in quanto Ente volto a "favorire...la pratica sportiva "ed in particolar modo quella "del kitesurf" a rilasciare apposita tessera agli iscritti, a provvedere alla loro copertura assicurativa, ad organizzare eventi e manifestazioni sportive, ad "assicurare la competenza e la capacità delle sue strutture didattiche" e, in particolare, "delle associazioni sportive ad essa affiliate, nonché degli accompagnatori - istruttori". Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei pregiudizi subiti anche dell'associazione sportiva denominata ASD AMICI DEL VENTO e di CL. MASTELLA, per l'affidamento fatto su questi ultimi e, in particolare per la violazione degli obblighi di protezione gravanti su costoro in relazione all'attività di istruzione di detta pratica sportiva. In particolare, ha rimarcato che egli, quale "allievo di livello di tipo 4 (recte, principiante) era appena alla terza lezione con il menzionato CL. sicché l'esercitazione in questione era stata tenuta in modo imprudente, da parte dello stesso, posto che "l'istruttore gli aveva fatto montare, sull'attrezzo, una vela più grande in modo da avere un maggiore impatto sul vento" e che era stata scelta per l'esercitazione, la spiaggia di Lendinuso, anziché quella più tranquilla di Ca.Ma., ove si erano svolte le prime due lezioni, connotata da fortissime raffiche di vento (e dunque più adatta a persone più esperte della detta attività sportiva) e nelle strette vicinanze di numerose abitazioni in muratura costituenti" una vera e propria insidia per gli inesperti di Kitesurf". A seguito poi della contestazione (da parte del CL. e della menzionata associazione che allievo di 4 livello indicasse una persona niente affatto inesperta di tale pratica sportiva, con la menzionata memoria depositata il 9.12.2011, evidenziava che la tessera attributiva di tale qualifica gli era stata consegnata qualche giorno dopo l'infortunio, nonostante egli non possedesse capacità ed abilità, nella pratica di tale attività sportiva, che giustificassero il livello attribuitogli.
IL CE.SP. replicava che il tesseramento ad esso non comportasse alcuna assunzione di obblighi verso gli iscritti, avendo esso la funzione di ausilio delle associazioni, fornendo servizi quali la copertura assicurativa e la possibilità di organizzare o partecipare a manifestazioni sponsorizzate da detto Ente. In sostanza non essendovi alcun obbligo verso le associazioni affiliate e gli iscritti, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi riguardi.
L'associazione AS. ha chiarito di avere anch'essa una mera funzione di promozione della pratica dello sport in questione, ma di non aver organizzato un corso, né patrocinato alcuna manifestazione o gara sportiva.
Instaurato il contraddittorio, espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale venivano assunti l'interrogatorio formale dei sig.ri Be. e Cl., nonché prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, diretta a valutare le lesioni lamentate dall'attore, la causa veniva riservata a sentenza. Con la sentenza n. 721/2013 il Tribunale di Taranto, accoglie la domanda attorea, nei limiti di cui in motivazione e nei soli riguardi di Cl.Gi., e per l'effetto condanna Cl.Gi., al
pagamento in favore di BE.CO. della somma di Euro 33.644,19,oltre accessori come da motivazione.
Con atto di citazione, in appello, Cl.Gi., proponeva, appello avverso la sentenza n. 721/2013 emessa dal Tribunale di Taranto, depositata in cancelleria il 05.04.2013, per i motivi d'appello che verranno esposti nella parte motiva.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello Be.Co., impugnando e contestando l'intero contenuto dell'atto d'appello ritenendolo infondato, chiedendone il rigetto, proponendo appello incidentale. Si costituiva ASD Amici del Vento "eccependo l'infondatezza del proposto appello chiedendone il rigetto.
Il Ce.Sp., restava contumace.
All'udienza del 18.11.2016 la causa già assegnata a sentenza e rimessa sul ruolo, veniva definitivamente riservata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone le parti già fruito in precedenza e non essendo emersi elementi di giudizio nuovi suscettibili di ulteriore valutazione difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La decisione, ha per oggetto l'appello principale proposto da Cl.Gi., nonché l'interposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, proposto da Be.Co. L'appellante, Cl.Gi., con i motivi di gravame, censura la sentenza impugnata, per travisamento dei fatti, errata valutazione delle prove, errata attribuzione della qualifica di precettore al Cl., violazione della legge e sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per l'intima connessione, i motivi d'appello, possono essere trattati, congiuntamente.
Segnatamente, sostiene l'appellante, che, contrariamente, a quanto asserito dal Giudice di prime cure, la scelta della località, per le esercitazioni di chi si accingeva, a frequentare, il corso, avveniva con riferimento alle condizioni meteorologiche e geofisiche ideali, che erano idonee in quell'occasione, perché caratterizzate da assenza di raffiche di vento. Indimostrata, ritiene l'appellante, è rimasta la vicinanza delle costruzioni, dal luogo dove i partecipanti al corso si esercitavano.
La doglianza non coglie nel segno.
Ebbene, con riguardo allo specifico ambito sportivo, va osservato che sicuramente, l'attività didattica, ha ad oggetto la pratica di un dato sport, quale esplicazione in concreto della condotta di gioco che, è la risultante delle regole tecniche che lo disciplinano.
La rilevanza delle regole tecniche è, particolarmente, importante, in riferimento all'ambito della responsabilità civile, per i danni occorsi nell'esercizio di un'attività sportiva, perché esse conformano il gesto tecnico sportivo in un modello astratto, rispetto al quale è possibile svolgere un giudizio di prevedibilità ex ante dei rischi correlati alla stessa attività sportiva, con l'effetto di escludere in apicibus l'antigiuridicità della condotta, causativa di danni, ove conforme a tale modello astratto di gioco. L'insegnamento di una data attività sportiva reca,
quindi, necessariamente in sé anche l'istruzione dell'allievo praticante, circa i rischi correlati all'esercizio dell'attività stessa, e, sotto questo profilo, non si giustifica una disparità di trattamento tra l'allievo minore d'età e quello maggiore d'età.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE d'APPELLO di LECCE
Sez. Dist. di TARANTO composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO Presidente
2) Dott. Ettore SCISCI Consigliere
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 435/2013 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, decisa all'udienza collegiale del 18.11.2016
TRA
CL.GI., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.;
APPELLANTE
CONTRO
1 - BE.CO., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.
APPELLATO (APPELLANTE INCIDENTALE)
2 - CE.SP., in persona del legale rappresentante., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cr.Gi. e Am.To.;
APPELLATO CONTUMACE
3 - AS., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vi.Ma. e Ma.Ta.;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 26.05.2011, Be.Co., deduceva di aver riportato lesioni varie, durante una lezione di Kitesurf tenuta dall'odierno appellante, Cl.Gi., quale istruttore CSEN cui era affiliata la società sportiva Amici del vento. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di essere risarcito dei danni non patrimoniali (indicati in Euro 102.606,00) e per spese mediche (indicate in Euro 386,98) connessi con le lesioni fisiche (politrauma con
trauma cranico e del massiccio facciale con fratture multiple, focolai LC polmonari, frattura composta del femore sinistro e frattura del radio destro) occorse in data 11.10.2008, 11,55, circa, a Lendinuso (BR), per l'impatto violento contro il muro di cemento di un'abitazione allocata in zona, dopo che, "durante lo svolgimento di una lezione di apprendimento dei primi rudimenta della tecnica Kitesurf, a causa della sua inesperienza, nonché delle forti raffiche di vento di cui gode la, predetta località, perdeva il controllo del suo attrezzo velico". Chiedeva il ristoro dei detti danni al CE.SP.,in quanto Ente volto a "favorire...la pratica sportiva "ed in particolar modo quella "del kitesurf" a rilasciare apposita tessera agli iscritti, a provvedere alla loro copertura assicurativa, ad organizzare eventi e manifestazioni sportive, ad "assicurare la competenza e la capacità delle sue strutture didattiche" e, in particolare, "delle associazioni sportive ad essa affiliate, nonché degli accompagnatori - istruttori". Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei pregiudizi subiti anche dell'associazione sportiva denominata ASD AMICI DEL VENTO e di CL. MASTELLA, per l'affidamento fatto su questi ultimi e, in particolare per la violazione degli obblighi di protezione gravanti su costoro in relazione all'attività di istruzione di detta pratica sportiva. In particolare, ha rimarcato che egli, quale "allievo di livello di tipo 4 (recte, principiante) era appena alla terza lezione con il menzionato CL. sicché l'esercitazione in questione era stata tenuta in modo imprudente, da parte dello stesso, posto che "l'istruttore gli aveva fatto montare, sull'attrezzo, una vela più grande in modo da avere un maggiore impatto sul vento" e che era stata scelta per l'esercitazione, la spiaggia di Lendinuso, anziché quella più tranquilla di Ca.Ma., ove si erano svolte le prime due lezioni, connotata da fortissime raffiche di vento (e dunque più adatta a persone più esperte della detta attività sportiva) e nelle strette vicinanze di numerose abitazioni in muratura costituenti" una vera e propria insidia per gli inesperti di Kitesurf". A seguito poi della contestazione (da parte del CL. e della menzionata associazione che allievo di 4 livello indicasse una persona niente affatto inesperta di tale pratica sportiva, con la menzionata memoria depositata il 9.12.2011, evidenziava che la tessera attributiva di tale qualifica gli era stata consegnata qualche giorno dopo l'infortunio, nonostante egli non possedesse capacità ed abilità, nella pratica di tale attività sportiva, che giustificassero il livello attribuitogli.
IL CE.SP. replicava che il tesseramento ad esso non comportasse alcuna assunzione di obblighi verso gli iscritti, avendo esso la funzione di ausilio delle associazioni, fornendo servizi quali la copertura assicurativa e la possibilità di organizzare o partecipare a manifestazioni sponsorizzate da detto Ente. In sostanza non essendovi alcun obbligo verso le associazioni affiliate e gli iscritti, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi riguardi.
L'associazione AS. ha chiarito di avere anch'essa una mera funzione di promozione della pratica dello sport in questione, ma di non aver organizzato un corso, né patrocinato alcuna manifestazione o gara sportiva.
Instaurato il contraddittorio, espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale venivano assunti l'interrogatorio formale dei sig.ri Be. e Cl., nonché prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, diretta a valutare le lesioni lamentate dall'attore, la causa veniva riservata a sentenza. Con la sentenza n. 721/2013 il Tribunale di Taranto, accoglie la domanda attorea, nei limiti di cui in motivazione e nei soli riguardi di Cl.Gi., e per l'effetto condanna Cl.Gi., al
pagamento in favore di BE.CO. della somma di Euro 33.644,19,oltre accessori come da motivazione.
Con atto di citazione, in appello, Cl.Gi., proponeva, appello avverso la sentenza n. 721/2013 emessa dal Tribunale di Taranto, depositata in cancelleria il 05.04.2013, per i motivi d'appello che verranno esposti nella parte motiva.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello Be.Co., impugnando e contestando l'intero contenuto dell'atto d'appello ritenendolo infondato, chiedendone il rigetto, proponendo appello incidentale. Si costituiva ASD Amici del Vento "eccependo l'infondatezza del proposto appello chiedendone il rigetto.
Il Ce.Sp., restava contumace.
All'udienza del 18.11.2016 la causa già assegnata a sentenza e rimessa sul ruolo, veniva definitivamente riservata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone le parti già fruito in precedenza e non essendo emersi elementi di giudizio nuovi suscettibili di ulteriore valutazione difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La decisione, ha per oggetto l'appello principale proposto da Cl.Gi., nonché l'interposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, proposto da Be.Co. L'appellante, Cl.Gi., con i motivi di gravame, censura la sentenza impugnata, per travisamento dei fatti, errata valutazione delle prove, errata attribuzione della qualifica di precettore al Cl., violazione della legge e sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per l'intima connessione, i motivi d'appello, possono essere trattati, congiuntamente.
Segnatamente, sostiene l'appellante, che, contrariamente, a quanto asserito dal Giudice di prime cure, la scelta della località, per le esercitazioni di chi si accingeva, a frequentare, il corso, avveniva con riferimento alle condizioni meteorologiche e geofisiche ideali, che erano idonee in quell'occasione, perché caratterizzate da assenza di raffiche di vento. Indimostrata, ritiene l'appellante, è rimasta la vicinanza delle costruzioni, dal luogo dove i partecipanti al corso si esercitavano.
La doglianza non coglie nel segno.
Ebbene, con riguardo allo specifico ambito sportivo, va osservato che sicuramente, l'attività didattica, ha ad oggetto la pratica di un dato sport, quale esplicazione in concreto della condotta di gioco che, è la risultante delle regole tecniche che lo disciplinano.
La rilevanza delle regole tecniche è, particolarmente, importante, in riferimento all'ambito della responsabilità civile, per i danni occorsi nell'esercizio di un'attività sportiva, perché esse conformano il gesto tecnico sportivo in un modello astratto, rispetto al quale è possibile svolgere un giudizio di prevedibilità ex ante dei rischi correlati alla stessa attività sportiva, con l'effetto di escludere in apicibus l'antigiuridicità della condotta, causativa di danni, ove conforme a tale modello astratto di gioco. L'insegnamento di una data attività sportiva reca,
quindi, necessariamente in sé anche l'istruzione dell'allievo praticante, circa i rischi correlati all'esercizio dell'attività stessa, e, sotto questo profilo, non si giustifica una disparità di trattamento tra l'allievo minore d'età e quello maggiore d'età.
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