A proposito della responsabilità dell'istruttore

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    Corte d'appello di Taranto – Sezione civile - Sentenza 24 febbraio 2016 n. 77
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    La CORTE d'APPELLO di LECCE
    Sez. Dist. di TARANTO composta dai magistrati:
    1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO Presidente
    2) Dott. Ettore SCISCI Consigliere
    3) Dott.ssa Antonella GIALDINO Giudice Ausiliario Rel.
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 435/2013 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, decisa all'udienza collegiale del 18.11.2016
    TRA
    CL.GI., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.;
    APPELLANTE
    CONTRO
    1 - BE.CO., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.
    APPELLATO (APPELLANTE INCIDENTALE)
    2 - CE.SP., in persona del legale rappresentante., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cr.Gi. e Am.To.;
    APPELLATO CONTUMACE
    3 - AS., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vi.Ma. e Ma.Ta.;
    APPELLATO
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 26.05.2011, Be.Co., deduceva di aver riportato lesioni varie, durante una lezione di Kitesurf tenuta dall'odierno appellante, Cl.Gi., quale istruttore CSEN cui era affiliata la società sportiva Amici del vento. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di essere risarcito dei danni non patrimoniali (indicati in Euro 102.606,00) e per spese mediche (indicate in Euro 386,98) connessi con le lesioni fisiche (politrauma con
    trauma cranico e del massiccio facciale con fratture multiple, focolai LC polmonari, frattura composta del femore sinistro e frattura del radio destro) occorse in data 11.10.2008, 11,55, circa, a Lendinuso (BR), per l'impatto violento contro il muro di cemento di un'abitazione allocata in zona, dopo che, "durante lo svolgimento di una lezione di apprendimento dei primi rudimenta della tecnica Kitesurf, a causa della sua inesperienza, nonché delle forti raffiche di vento di cui gode la, predetta località, perdeva il controllo del suo attrezzo velico". Chiedeva il ristoro dei detti danni al CE.SP.,in quanto Ente volto a "favorire...la pratica sportiva "ed in particolar modo quella "del kitesurf" a rilasciare apposita tessera agli iscritti, a provvedere alla loro copertura assicurativa, ad organizzare eventi e manifestazioni sportive, ad "assicurare la competenza e la capacità delle sue strutture didattiche" e, in particolare, "delle associazioni sportive ad essa affiliate, nonché degli accompagnatori - istruttori". Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei pregiudizi subiti anche dell'associazione sportiva denominata ASD AMICI DEL VENTO e di CL. MASTELLA, per l'affidamento fatto su questi ultimi e, in particolare per la violazione degli obblighi di protezione gravanti su costoro in relazione all'attività di istruzione di detta pratica sportiva. In particolare, ha rimarcato che egli, quale "allievo di livello di tipo 4 (recte, principiante) era appena alla terza lezione con il menzionato CL. sicché l'esercitazione in questione era stata tenuta in modo imprudente, da parte dello stesso, posto che "l'istruttore gli aveva fatto montare, sull'attrezzo, una vela più grande in modo da avere un maggiore impatto sul vento" e che era stata scelta per l'esercitazione, la spiaggia di Lendinuso, anziché quella più tranquilla di Ca.Ma., ove si erano svolte le prime due lezioni, connotata da fortissime raffiche di vento (e dunque più adatta a persone più esperte della detta attività sportiva) e nelle strette vicinanze di numerose abitazioni in muratura costituenti" una vera e propria insidia per gli inesperti di Kitesurf". A seguito poi della contestazione (da parte del CL. e della menzionata associazione che allievo di 4 livello indicasse una persona niente affatto inesperta di tale pratica sportiva, con la menzionata memoria depositata il 9.12.2011, evidenziava che la tessera attributiva di tale qualifica gli era stata consegnata qualche giorno dopo l'infortunio, nonostante egli non possedesse capacità ed abilità, nella pratica di tale attività sportiva, che giustificassero il livello attribuitogli.
    IL CE.SP. replicava che il tesseramento ad esso non comportasse alcuna assunzione di obblighi verso gli iscritti, avendo esso la funzione di ausilio delle associazioni, fornendo servizi quali la copertura assicurativa e la possibilità di organizzare o partecipare a manifestazioni sponsorizzate da detto Ente. In sostanza non essendovi alcun obbligo verso le associazioni affiliate e gli iscritti, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi riguardi.
    L'associazione AS. ha chiarito di avere anch'essa una mera funzione di promozione della pratica dello sport in questione, ma di non aver organizzato un corso, né patrocinato alcuna manifestazione o gara sportiva.
    Instaurato il contraddittorio, espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale venivano assunti l'interrogatorio formale dei sig.ri Be. e Cl., nonché prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, diretta a valutare le lesioni lamentate dall'attore, la causa veniva riservata a sentenza. Con la sentenza n. 721/2013 il Tribunale di Taranto, accoglie la domanda attorea, nei limiti di cui in motivazione e nei soli riguardi di Cl.Gi., e per l'effetto condanna Cl.Gi., al
    pagamento in favore di BE.CO. della somma di Euro 33.644,19,oltre accessori come da motivazione.
    Con atto di citazione, in appello, Cl.Gi., proponeva, appello avverso la sentenza n. 721/2013 emessa dal Tribunale di Taranto, depositata in cancelleria il 05.04.2013, per i motivi d'appello che verranno esposti nella parte motiva.
    Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello Be.Co., impugnando e contestando l'intero contenuto dell'atto d'appello ritenendolo infondato, chiedendone il rigetto, proponendo appello incidentale. Si costituiva ASD Amici del Vento "eccependo l'infondatezza del proposto appello chiedendone il rigetto.
    Il Ce.Sp., restava contumace.
    All'udienza del 18.11.2016 la causa già assegnata a sentenza e rimessa sul ruolo, veniva definitivamente riservata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone le parti già fruito in precedenza e non essendo emersi elementi di giudizio nuovi suscettibili di ulteriore valutazione difensiva.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    I La decisione, ha per oggetto l'appello principale proposto da Cl.Gi., nonché l'interposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, proposto da Be.Co. L'appellante, Cl.Gi., con i motivi di gravame, censura la sentenza impugnata, per travisamento dei fatti, errata valutazione delle prove, errata attribuzione della qualifica di precettore al Cl., violazione della legge e sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
    Per l'intima connessione, i motivi d'appello, possono essere trattati, congiuntamente.
    Segnatamente, sostiene l'appellante, che, contrariamente, a quanto asserito dal Giudice di prime cure, la scelta della località, per le esercitazioni di chi si accingeva, a frequentare, il corso, avveniva con riferimento alle condizioni meteorologiche e geofisiche ideali, che erano idonee in quell'occasione, perché caratterizzate da assenza di raffiche di vento. Indimostrata, ritiene l'appellante, è rimasta la vicinanza delle costruzioni, dal luogo dove i partecipanti al corso si esercitavano.
    La doglianza non coglie nel segno.
    Ebbene, con riguardo allo specifico ambito sportivo, va osservato che sicuramente, l'attività didattica, ha ad oggetto la pratica di un dato sport, quale esplicazione in concreto della condotta di gioco che, è la risultante delle regole tecniche che lo disciplinano.
    La rilevanza delle regole tecniche è, particolarmente, importante, in riferimento all'ambito della responsabilità civile, per i danni occorsi nell'esercizio di un'attività sportiva, perché esse conformano il gesto tecnico sportivo in un modello astratto, rispetto al quale è possibile svolgere un giudizio di prevedibilità ex ante dei rischi correlati alla stessa attività sportiva, con l'effetto di escludere in apicibus l'antigiuridicità della condotta, causativa di danni, ove conforme a tale modello astratto di gioco. L'insegnamento di una data attività sportiva reca,
    quindi, necessariamente in sé anche l'istruzione dell'allievo praticante, circa i rischi correlati all'esercizio dell'attività stessa, e, sotto questo profilo, non si giustifica una disparità di trattamento tra l'allievo minore d'età e quello maggiore d'età.

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  • #2
    La previsione dei rischi è, infatti, correlata non allo stato di capacità o incapacità legale del praticante, ma, - prima di tutto, alla conoscenza della disciplina sportiva ed alla abilità a praticarla, cosicché anche un allievo maggiorenne è da considerarsi 'incapace' alla stessa stregua dell'allievo minorenne. Questa considerazione non deve ritenersi neanche, valevole soltanto nei confronti dell'allievo principiante, come a prima vista potrebbe sembrare, poiché ciò che rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità aggravata a carico del maestro, non è il grado di preparazione ed esperienza dell'allievo in sé considerate, ma il rapporto che sussiste tra questi ed il maestro, il quale è tenuto a vigilare sul suo operato nello svolgimento dell'attività sportiva.
    In conclusione, nel caso di danni occorsi durante una lezione di sport, è corretto ricondurre la fattispecie nell'alveo della responsabilità aggravata ex art. 2048, c.c., posto che questa opzione, pone in primo piano il rapporto esistente tra allievo e maestro, in sé oggettivamente considerato, dando il giusto risalto al particolare contenuto di tale rapporto, che è rappresentato, come sopra detto, dall'insegnamento della pratica sportiva recante in sé la conoscenza dei rischi per l'incolumità fisica ad essa correlati. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. (Cfr. Cass. civ., SS.UU. 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. civ., 24 novembre 2011, n. 24835; Cass. civ., 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. civ., 21 novembre 2011, n. 24438; Cass. civ., 24 novembre 2011, n. 24835; Cass. civ., 30 novembre 2011, n. 25559; Cass. civ., 15 dicembre 2011, n. 27000; Cass. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648.) Ciò detto, il Tribunale, ha correttamente, ritenuto "l'istruttore quale titolare di obblighi di protezione e vigilanza su chi frequenta i corsi relativi alla disciplina per la quale impartisce lezioni o comunque a lui si affidi" Doveri di protezione e vigilanza che non possono risolversi, alla luce di quanto sopra, soltanto, nella valutazione della condizioni atmosferiche, ma devono anche comprendere la scelta dei mezzi e dei posti più idonei per le esercitazioni.
    La scelta di una località come la spiaggia di Lendinuso, caratterizzata, sicuramente da ostacoli, nelle vicinanze, non può considerarsi che altamente pericolosa e poco prudente. L'appellato Be.Co. a sua volta insta per il rigetto dell'impugnazione, al contempo proponendo appello incidentale, contro Cl.Gi., per illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata, merita censura nel punto ove ha ritenuto, di concludere anche per l'attribuzione di responsabilità concorrente nella produzione dell'occorso de quo in capo a Be. nella misura del 50% dopo aver dato atto che da una rigorosa analisi delle carte processuali acquisite, sia risultato "inesperto della disciplina de qua".
    La censura non è fondata.
    La contraddittorietà della motivazione ravvisata dall'appellante incidentale, nella sentenza di primo grado in realtà non sussiste. Il vizio logico di contraddittorietà va infatti valutato non già estrapolando dal testo della sentenza singoli brani o parole, ma valutando nel complesso la coerenza e la logicità dell'argomentazione.
    Nel caso di specie, il senso dell'affermazione che Be. fosse "inesperto della disciplina de qua" nella sentenza impugnata, va inteso nel senso che l'allievo, al momento dell'infortunio, poteva considerarsi un principiante. In tutto il contesto semantico, la frase ha con evidenza un senso logico più ampio di quello sintattico, e sta a significare che l'allievo non era ancora un professionista, ma un principiante.
    L'affermazione sottolineata, dunque, non si pone in contraddizione con la decisione adottata che individua un grado di responsabilità in capo all'allievo Be., anche se principiante della disciplina.
    Secondo Cassazione civile, Sezioni Unite, 21 novembre 2011, n. 24406, in particolare, "stante la genericità dell'art. 1227, c. I, c.c. sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parie del creditore - danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica".
    Rispetto agli indirizzi più restrittivi precedentemente espressi dalla giurisprudenza, Il principio di diritto declamato dai Giudici della Suprema Corte si colloca, dunque, nel solco di una maggiore responsabilizzazione del soggetto danneggiato, nella prospettiva di una più completa affermazione del corollario, desumibile dall'art. 1227 c.c., per cui, al danneggiante, non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile come nel caso di specie.
    Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico, esso potrà eventualmente integrare un concorso colposo (che deve essere tuttavia adeguatamente provato) ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato Alla luce di quanto rilevato, condivisibili appaiono per la Corte le argomentazioni del primo Giudice e la conseguente decisione. L'appello va pertanto rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. 55/2014.
    P.Q.M.
    La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Cl.Gi. nei confronti di Be.Co., nonché nei confronti di Ce.Sp. e ASD Amici del Vento, nonché sull'appello incidentale proposto da Be.Co. nei confronti di Cl.Gi., avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto n. 721/2013, così provvede:
    A) - Rigetta l'appello principale;
    B) - Rigetta l'appello incidentale;
    C) Conseguentemente compensa le spese, del secondo grado di giudizio, tra Cl.Gi. e Be.Co., stante la reciproca soccombenza.
    D) - Condanna Cl.Gi. in favore dell'Associazione ASD Amici del Vento, delle spese del secondo grado di giudizio liquidate nella misura di Euro 3000,00,oltre accessori di legge.
    Compensa le spese tra Cl.Gi. ed il convenuto Ce.Sp. Ai sensi dell'art. 13 co 1-quater del D.P.R. 115/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale, nonché dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
    Così deciso in Taranto il 21 dicembre 2016.
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.
    www.liberisub.it

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    • #3
      Grazie M per questo tuo contributo.

      ​Ho letto tutto anche se non mi sono soffermato più di tanto su ogni passaggio, e, alcune frasi in "legalese" sono ostiche per me.

      L'argomento è estremamente importante per chi, come me, si dedica all'attività didattica relativa alla subacquea ma non solo, anche per i subacquei in generale sarebbe buona cosa avere solide basi inerenti al concetto di "responsabilità".

      Provo a sintetizzare la vicenda.

      Un circolo di kitesurf organizza un corso, ci partecipa un allievo al 4 grado.
      Questo allievo, in un esercitazione didattica, si schianta contro un muro e si sfascia un po di ossa.
      Fa causa al circolo chiedendo il risarcimento dei danni fisici a seguito dell'incidente durante l'attività didattica.
      La vince, in quanto allievo è stato portato in un luogo non consono (per le condizioni di vento elevato e la presenza di case e muri) a un esercitazione didattica, inoltre l'istruttore ha montato nell'attrezzatura dell'allievo una vela più grande (ergo, penso io, più difficile da governare).
      Il circolo ricorre in appello, chiede di cambiare la sentenza in quanto l'allievo non era una persona inesperta e di conseguenza era in grado di affrontare quelle condizioni, pertanto l'incidente o almeno parte delle cause di esso sono da ricondurre ad errori dell'allievo stesso.
      Il ricorso non viene vinto e viene confermata la responsabilità del circolo e dell'istruttore.

      Spero di no aver sbagliato nel riassumere la vicenda.

      Da questa vicenda metto in evidenza i seguenti punti secondo me molto interessanti:

      * Primo:
      Le leggi ci sono, non è vero che non ci sono leggi che regolano le attività ludiche (come la subacquea).
      Ci sono precise norme che regolano i rapporti tra istruttori ed allievi, sono a carattere generale ma ben si adattano alle situazioni specifiche.

      * Secondo:
      L'allievo in quanto allievo è parificato a un bambino e agisce (per la legge) senza consapevolezza dei rischi che le sue azioni comportano (in quanto allievo non è formato quindi non ha tutti gli elementi per poter essere consapevole).
      Questa condizione fa si che durante l'attività didattica (quel processo formativo che lo porterà ad assumere le necessarie abilità e conoscenze ma anche le necessarie consapevolezze sui rischi del suo operato) il suo operato sia sempre e comunque sotto la responsabilità dell'istruttore.
      Durante l'attività didattica le capacità dell'allievo, per quanto elevate, non fanno venir meno il legame di responsabilità che l'istruttore ha nei confronti dell'operato dell'allievo stesso.
      Questo punto per esempio spiega perché la malleva non ha valore legale, non si può chiedere a una persona non consapevole dei pericoli di essere mallevati dalla responsabilità che questi comportanto.
      ​Questo punto ci spiega al contrario l'importanza del consenso informato a una persona adulta in grado d'intendere e di volere.

      * Terzo:
      L'istruttore ha tra i suoi compiti, non solo quello di trasmettere nozioni ed abilità ma anche quello di fare in modo che il processo di apprendimento avvenga nella massima sicurezza che lo stato dell'arte consente.
      L'obbligo alla sicurezza fa si che anche la scelta del luogo dove effettuare l'esercitazione didattica sia una sua responsabilità in quanto deve rispondere a determinati requisiti e caratteristiche che lo stato dell'arte considera necessarie al fine di operare in sicurezza.

      * Quarto:
      E' vero la legge regola "solo" i rapporti "istruttore / allievo" in generale, non ci sono leggi specifiche che regolano tecnicamente l'attività didattica subacquea.
      La tecnica all'interno del processo didattico è libera e non vincolata, questo è giusto (dal mio punto di vista).
      La tecnica è in continua evoluzione, le attività stesse sono in continuo cambiamento - la subacquea ne è un magnifico esempio: Rebreather, Side Mount, Miscele, ecc, ecc ....
      La legge non deve, secondo me, ingessare l'attività e il suo evolvere che deve essere lasciato libero di cambiare.
      La legge deve regolare i rapporti e verificare l'operato allo stato attuale dell'arte (il quale dipende dal momento in cui si verificano gli eventi).
      Per questo sono contrario a leggi specifiche che vincolano l'attività anche al di fuori della didattica, all'interno di schemi prestabiliti.
      Al di fuori della didattica il soggetto deve essere libero di operare decidendo anche il grado di rischio.

      * Quinto:
      Le didattiche hanno già un grande compito di cui devono essere responsabili.
      Quello di pianificare, verificare ed aggiornare i percorsi didattici (gli standard) che rispondano in pieno alla necessità di, non solo insegnare al meglio, ma anche e soprattutto a far si che questo insegnamento sia in sicurezza massima per quanto lo stato dell'arte consente.
      Gli standard didattici delle varie federazioni e agenzie, hanno una grande importanza nel momento in cui si verifica un incidente durante l'attività didattica, in quanto è il primo elemento su cui si valuta l'operato dell'istruttore.
      Se l'istruttore riesce a dimostrare che ha rispettato in "pieno", tutti gli standard previsti dalla propria didattica mette un punto fisso a suo favolre.
      Da li in poi tutte le responsabilità le divide anzi si devono attribuire all'agenzia didattica che ha redatto tali standard nella malaugurata ipotesi che questi si dimostrassero non consoni allo stato dell'arte - dato che l'istruttore non può disattenderli.
      Questo è giustissimo in quanto lega il comportamento di tutte le didattiche e le agenzie a far si che i propri canoni operativi siano al meglio in quanto non solo fungono da riferimento base dell'operato svolto dagli istruttori ma è esso stesso sottoposto a giudizio.
      E' giustissimo che la didattica sia soggetto responsabile al pari dell'istruttore nel momento in cui vengano riscontrate delle responsabilità, nonostante l'istruttore si sia attenuto agli standard previsti, preché vuol dire che questi standard non rispondono allo stato attuale dell'arte in termini di sicurezza.

      * Sesto
      Al di fuori di particolari rapporti che legano i soggetti come "allievo / istruttore" o come "guida / accompagnato" (ovviamente all'interno delle rispettive competenze) l'attività privata, a mio avviso, deve essere libera e poter essere svolta come uno meglio crede.
      In uno stato di diritto non si possono fare i processi alle intenzioni.


      * Settimo
      La libertà nel "fare" finisce quando coinvolgiamo altre persone.
      Privatamente subacquei di provata esperienza devono essere liberi agire secondo coscienza, ben sapendo che le conseguenze del loro agire riguarderanno solo loro.
      Se io e un mio amico - pari capacità - ci fiondiamo a 80 metri in aria, nella grotta dell'elefante, senza nessuna cautela e ci lasciamo la pelle ..... l'unica cosa da dire è R.I.P.

      Diverso se io, subacquei esperto, mi rivolgo a un subacqueo meno esperto e forte della mia esperienza lo convingo a fare un immersione fuori dalla sua portata .........
      E' vero che non è un immersione didattica, ma il fatto di essere un subacqueo esperto e di rivolgermi a un subacqueo meno esperto dicendogli non ti preoccupare ci sono io, mi mette nella stessa condizione in cui si trova un istruttore durante un immersione didattica, divento responsabile.

      Attenzione quindi cari amici subacquei a dire: venite che facciamo .....
      Ogni nostra azione che coinvolge un soggetto che non ha le nostre capacità ci rende responsabili di quello che potrebbe succedere indipendentemente se siamo istruttori o no.
      Ovviamente tutto questo deve essere provato, ma quante volte sul gommone scherzando sentiamo dire: tranquillo ti vieni con me ........ se succede qualcosa e il giudice interrogando gli altri subacquei viene a sapere che abbiamo detto sereno ci sono io ........
      Inoltre di notte, al di la della legge, dalla nostra coscienza non si scappa anche riusciamo a passare tra le maglie della legge

      Cordialmente
      Rana
      Ultima modifica di RANA; 09-06-2017, 13:02.

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      • #4
        Originariamente inviato da RANA Visualizza il messaggio
        viene a sapere che abbiamo detto sereno ci sono io ..
        Sì, ma significa esser fessi ...
        Sugli standard didattici non è per nulla detto che il loro rispetto renda l'istruttore non responsabile, considerando le infinite variabili del caso di specie che non rende possibile codificare tutto o codificarlo a priori senza clausole generali.
        www.liberisub.it

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        • #5
          Ciao M.

          Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio
          Sì, ma significa esser fessi ...
          Condivido in pieno.
          Premesso questo, forse è un caso ma di questi "fessi" ne ho incontrati parecchi e la maggior parte erano in buona fede - nel senso che non erano consapevoli dell'assunzione di responsabilità che una frase apparentemente innocua come: "ci sono io sereno" può comportare.

          Originariamente inviato da M. Visualizza il messaggio
          Sugli standard didattici non è per nulla detto che il loro rispetto renda l'istruttore non responsabile, considerando le infinite variabili del caso di specie che non rende possibile codificare tutto o codificarlo a priori senza clausole generali.
          Non discuto, hai ragione e hai fatto bene a specificarlo.
          Sicuramente all'istruttore è richiesto anche saper gestire situazioni che per loro natura non sono specificate direttamente negli standard.

          Questa gestione demandata inevitabilmente alle capacità e all'esperienza dell'istruttore possono renderlo responsabile anche se il suo operato è formalmente in regola con gli standard.

          Ogni caso è sempre un insieme che presenta peculiari caratteristiche e come tali vanno analizzate nello specifico.

          Ciao
          Rana

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          • #6
            Ho vissuto un'esperienza mistica.
            Ho avuto la conferma, nero su bianco (anche se sono solo un mucchio di pixel), che Rana è capace di fare un riassunto.

            www.filoariannadive.com

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            • #7
              Riassunto?
              Hai detto riassunto?

              Quale riassunto?


              Tita

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              • #8
                Se non ho inteso male il "circolo" non è stato condannato né in primo né in secondo grado.

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