Diamoci una mossa

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    L'iniziativa vuole proporre che in ambito non lavorativo tutto venga essere lasciato tutto come è ora, in quanto la legge in questione è faziosa, e non offre un vero innalzamento della sicurezza, ma delega alle didattiche un potere assoluto .

    Se si ama l'immersione in senso pieno (diretto e senza mediazione di prepotenti di sorta, senza interlocutori interessati solo alla propria saccoccia/tornaconto economico) difficilmente dovrebbe andar giù - e questo a qualsiasi subacqueo “libero” - il primo capoverso del Capo III Art. 14 Comma 1 della solita legge libertida che i soliti noti stanno provando a far passare a fine Legislatura..ovvero: “….Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante”.
    (premesso che quanto sopra corrisponde al far scriver il Codice della Strada alle Scuole Guida.. che nulla cambierebbe sotto il profilo della sicurezza reale..in quanto i pochi casi di incidenti - statitisticamente ben inferiori ad altre attività sportive - non sono certo riconducibili a sub non brevettati ed anzi eran pluribrevettati ed usufruivano dei servizi dei convenzionati diving, ed è tanto evidente che nei portabandiera di tale legge non v'è interesse per la sicurezza dalla semplice verifica che non riguarda - e meno male! - gli apneisti tra cui, particolarmente per la componente "pescatori", si annoverano percentuali di incidenti mortali ben maggiori ai bombolemuniti...e si..agli apneisti non c'è così tanta attrezzatura da vender e render obbligatoria con questa nuova legge..da questo il disinteresse..) In estema sintesi, se la tua didattica decide domani che devi scendere col “minchiometro atomico”…o che per immergerti di mercoledì devi avere il brevetto “infrasettimanal diver” (e non il generico openwateradvancedetcetc....) ti devi obbligatoriamente adeguare (e pagare nuovo dazio per nuovo plastichino) e basta!
    Dato che i soliti noti (sempre quelli del record in camera iperbarica..per intenderci) stan cercando di far credere ai Componenti della Commissione tutti http://www.senato.it/leg/17/BGT/Sche...ni/0-00010.htm che noi sub siamo tutti d'accordo con l'impostazione liberticida di cui sopra (..quando invece d'accordo al massimo possono esser ovviamente i predetti brevettifici..ma che tali brevettifici possano parlare in nome e per conto dei rispettivi brevettati è ovviamente un passaggio tutt'altro che logico...) occorre IMMEDIATAMENTE far capire che siamo d'accordo neanche per la cippa, occorre inviare SENZA INDUGIO almeno al Relatore

    bruno.astorre@senato.it ed al Presidente massimo.mucchetti@senato.it
    (che ha anche un blog.. con tanto di tasto "Contestami" ed un bel campo "Testo" in cui anche incollare quanto sotto.. http://massimomucchetti.it/contestami/ ) il testo di cui sotto

    ""NO al capo III del progetto di legge "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche""

    ovviamente in forma NON anomima (con nome e cognome)

    In questo caso il tempo (..come in deco..) è importante, diamoci una mossa!
    Ultima modifica di TheDoctor; 06-06-2017, 12:28.
    Ciao MarenaSub
    Cit.Silvano :
    Qualcuno ha persin detto che per andare sott'acqua ci vogliono le palle.
    E subito qualcun'altro ha scritto che palle e scroto raggrinziti dal freddo spostano meno liquido che le stesse allascate e gonfie per la calura, se ne deduce che con le palle al fresco si è negativi e si può togliere zavorra, viceversa , a palle lasche , un po' di zavorra in più non fa mai male.

  • #2
    ho letto con molto interesse il tuo post, così come i richiami di M. quindi, anzichè prevedere che gli standard operativi siano "stabiliti dall'organizzazione didattica certificante", secondo te, da chi andrebbero stabiliti?
    il brevetto, il plastichino, l'autorizzazione ad immergersi (chiamiamoli come vogliamo), da chi dovrebbero essere rilasciati?
    oppure lasciamo tutto così com'è?

    p.s.: non sto facendo e non è mia intenzione fare polemica, vorrei realmente capire quali potrebbero essere gli scenari
    grazie
    Per fortuna in Italia c'è ancora qualcuno che punta sui giovani... LE MILF [cit.]

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    • #3
      Un accenno è scritto nel post : Secondo Te il codice della strada sarebbe giusto se fosse scritto dalle scuole guida ed in sintesi da enti privati con scopo di lucro ?
      Ci rendiamo conto che si creerebbe una situazione "ingovernabile" ? Quante decine di didattiche private ci sono in Italia ? Quanti tipi di brevetti ? Senza timore di smentita sono centinaia di brevetti .
      Con questa legge LIBERTICIDA non dice semplicemente che per immergerci serve un brevetto , già questo a me infastidisce ma immagino che per molti sia pure giusto , ma dice che ci si può immergere
      rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante !!!
      In estrema sintesi per fare un esempio concreto se la tua agenzia , didattica , scrive sulle sue procedure che per fare un'immersione a 30m serve un gav da 40lt tu dovrai correre in negozio a cambiare gav perchè al primo controllo sei fottuto , se scriverà che per fare un'immersione da riva devi avere una boa da 100lt con faro di 300W di colore fuxia intermittente , tu dovrai correre in negozio a comprare la boa con faro e mazzi vari , se scriverà che servono due specialità differenti se ti tuffi da barca a chiglia rigida piuttosto che da gommone tu dovrai correre a fare le specialità richieste ecc.ecc. , tu pensi che in Italia non succederebbe questo ? Ne sei sicuro ? Quando la legge è approvata e depositata .......... Se a te va bene rispetto la tua opinione ma non la condivido . Meglio , molto meglio ora , senza una legislazione vincolante . Che tipo di valore aggiunto darebbe questa legge riguardo la sicurezza ? Quale ? Ti risulta forse che i morti di subacquea fossero sub senza brevetti ?

      Ciao MarenaSub
      Cit.Silvano :
      Qualcuno ha persin detto che per andare sott'acqua ci vogliono le palle.
      E subito qualcun'altro ha scritto che palle e scroto raggrinziti dal freddo spostano meno liquido che le stesse allascate e gonfie per la calura, se ne deduce che con le palle al fresco si è negativi e si può togliere zavorra, viceversa , a palle lasche , un po' di zavorra in più non fa mai male.

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      • #4
        In ambito non lavorativo deve essere lasciato tutto così come e' ora.
        Paolo
        Paolo

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        • #5
          Originariamente inviato da paolo55 Visualizza il messaggio
          In ambito non lavorativo deve essere lasciato tutto così come e' ora.
          Paolo
          E' esattamente il mio pensiero .
          Ciao MarenaSub
          Cit.Silvano :
          Qualcuno ha persin detto che per andare sott'acqua ci vogliono le palle.
          E subito qualcun'altro ha scritto che palle e scroto raggrinziti dal freddo spostano meno liquido che le stesse allascate e gonfie per la calura, se ne deduce che con le palle al fresco si è negativi e si può togliere zavorra, viceversa , a palle lasche , un po' di zavorra in più non fa mai male.

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          • #6
            Interessante iniziativa.

            Per chiarezza riporto tutto il testo visto che è difficile orientarsi nel sito del senato (cosi come in tutti i siti istituzionali d'altronde...)

            NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE
            N. 320

            NT1
            IL RELATORE

            Capo I
            ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
            Art. 1.
            (Oggetto e finalità)
            1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
            2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

            Art. 2.
            (Ambito di applicazione)
            1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:
            a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;
            b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.
            2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge.

            Capo II
            OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE
            Art. 3.
            (Definizioni)
            1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
            2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

            Art. 4.
            (Qualifiche professionali ed ambiti operativi)
            1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi. Si intende operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.
            2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
            a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
            b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
            c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

            Art. 5.
            (Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
            1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 assume la denominazione di registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
            2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.
            3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

            Art. 6
            (Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
            1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
            a) la maggiore età;
            b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
            c) titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
            d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;
            e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;
            f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN o da centri e servizi di medicina iperbarica delle aziende ASL, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II D DMAC/EDTC med, purché eserciti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN, di seguito denominato «medico subacqueo».
            g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
            2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

            Art. 7.
            (Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)
            1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.
            2. Ciascun operatore deve essere sottoposto, a totale carico suo o dell'impresa di lavoro subacqueo, a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;
            3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

            Art.8
            (Libretto personale operatori subacquei e iperbarici)
            1. Ciascun operatore subacqueo ed iperbarico deve dotarsi di un libretto personale di seguito definito con l'acronimo LP. L'onere del rilascio e della tenuta del LP è esclusivamente a carico dell'operatore subacqueo ed iperbarico o dell'impresa di lavoro subacqueo.
            Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
            a) la qualifica professionale;
            b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
            c) l'idoneità medica con l'indicazione dei contatti del medico certificatore;
            d) l'ambito di qualifica professionale basso fondale, alto fondale o saturazione è consentito inserire denominazioni di specializzazioni eventualmente possedute o acquisite nel corso degli anni tramite corsi professionali, aggiornamenti professionali, stage professionalizzanti, apprendistato presso aziende ed imprese, sostenuti in Italia ed all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato ove sono conseguiti;
            e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
            f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
            g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
            h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
            i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
            l) gli eventuali infortuni.
            2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.
            3. L'operatore è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo, in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
            4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
            5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN, o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN, o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.
            6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

            Art.9
            (Obblighi e sanzioni)
            1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
            2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
            3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
            4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
            5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
            6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
            7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
            8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
            9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
            10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

            Art. 10.
            (Norme di sicurezza)
            1. Le imprese subacquee ed iperbariche per poter operare necessitano dei seguenti requisiti:
            a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.
            b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;
            c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;
            2. Le procedure operative, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, sia per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature subacquee ed iperbariche e mezzi nautici di supporto sono svolte, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

            Art. 11
            (Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)
            1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività subacquee ed iperbariche diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

            Art. 12.
            (Comitato tecnico-scientifico)
            1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:
            a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
            b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
            c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
            d) la formazione e qualificazione professionale;
            e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
            f) la medicina subacquea ed iperbarica;
            g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.
            2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
            3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
            4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
            a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
            b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
            c) un rappresentante del Ministero della salute;
            d) un rappresentante dell'INAIL;
            d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
            e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
            f) il rappresentante medico per l'Italia nell'European Diving technolgy Committee (EDTC).
            5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.
            6. All'istituzione e al funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
            7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
            8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

            Art. 13.
            (Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi)
            1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall' INAIL, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
            2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

            CAPO III
            ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
            Art. 14.
            (Definizioni)
            1. Per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando le limitazioni, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.
            2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 del presente articolo nonché al comma 2 lettera e) dell'articolo 15 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
            3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
            4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:
            a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
            b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.
            5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
            6. Sono organizzazioni didattiche subacquee le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, certificate ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), in corso di validità. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, devono comunque conseguire le certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2) entro due anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

            Art. 15
            (Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)
            1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:
            a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
            b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
            c) in modo autonomo.
            2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
            a) maggiore età;
            b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
            c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
            d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
            e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica esclusivamente da un'organizzazione didattica certificata ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), come specificato nel precedente articolo 14, comma 6;
            f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
            g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
            h) certificato medico annuale di idoneità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.
            3. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 2, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come requisito utile, laddove richiesto per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

            Art. 16.
            (Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)
            1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
            a) iscrizione presso la CCIAA;
            b) partita IVA;
            c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
            d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
            e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
            f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15.
            2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2.

            Art. 17
            (Organizzazioni senza scopo di lucro)
            1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
            a) atto costitutivo registrato e statuto;
            b) codice fiscale;
            c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
            d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
            e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
            f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

            Art. 18.
            (Uso delle denominazioni)
            1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 16 e 17.
            2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

            Art. 19
            (Norme di Sicurezza)
            1. I requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa sono stabiliti dalle regole di buona tecnica ISO 24801 (1-2-3)/UNI EN 14153 (1-2-3), relativamente all'addestramento dei subacquei, e UNI 24802 (1-2)/UNI EN 14413 (1-2), relativamente alla formazione degli istruttori, mentre i servizi per le immersioni guidate, organizzate e la fornitura dell'attrezzatura , nelle immersioni garantite dai centri di immersione, sono stabiliti secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24803/UNI EN 14467.
            2. I soggetti di cui agli articoli 15 e 16 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
            3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

            Art. 20.
            (Sanzioni relative alle autorizzazioni)
            1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.
            2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
            3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.
            4. Per quanto attiene all'esercizio della professione di Istruttore e guida, le organizzazioni didattiche, gli istruttori o le guide subacquee che non operano in ottemperanza rispettivamente al comma 6 dell'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 15 decadono da tali titoli e sono sospesi dal praticare l'attività per un anno, se recidivi le autorità disporranno la sospensione per 10 anni.
            Tonnetto
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            • #7
              The Doctor, ho capito il tuo discorso.
              intendiamoci, non è che io sia a favore del disegno di legge, vorrei solo capire quale sarebbe l'alternativa.
              Per fortuna in Italia c'è ancora qualcuno che punta sui giovani... LE MILF [cit.]

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              • #8
                Originariamente inviato da TheDoctor Visualizza il messaggio

                E' esattamente il mio pensiero .

                adesso ho capito il vs pensiero
                Per fortuna in Italia c'è ancora qualcuno che punta sui giovani... LE MILF [cit.]

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                • #9
                  Ciao The Doctor.
                  Grazie per questo tuo intervento.
                  ​Personalmente condivido quanto hai scritto e per tanto ho inviato la e-mail come da te indicato.

                  Cordialmente
                  Rana

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                  • #10
                    Originariamente inviato da labottatrice Visualizza il messaggio
                    The Doctor, ho capito il tuo discorso.
                    intendiamoci, non è che io sia a favore del disegno di legge, vorrei solo capire quale sarebbe l'alternativa.
                    Ciao Labottatrice.
                    ​Premessa: ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni a cui va portato comunque rispetto.

                    Io sono contrario per i motivi che The Doctor ha saputo ben descrivere.

                    E' una legge faziosa, non offre un vero innalzamento della sicurezza e delega alle didattiche un potere assoluto in grado di rendere fuori legge qualsiasi subacqueo di dovesse immergere al di fuori delle loro regole.
                    Regole per altro differenti a seconda delle molteplici didattiche senza che ci sia per altro un organo sopra le parti che possa vincolare l'operato delle varie agenzie.

                    Questo disegno legge, se passasse porterebbe solo confusione e paradossi a non finire.

                    Per questi motivi io sono contrario.

                    L'alternativa è quanto attualmente esiste.

                    Non è vero (chiedo a M di correggere quanto sto per scriverei) che l'attività subacquea attualmente si svolge in assenza di regole - leggi.

                    Le leggi ci sono e a mio avviso sono chiare.
                    Non c'è bisogno d'inventarsi nulla.

                    Attualmente abbiamo la libertà di fare e siamo vincolati alle responsabilità del nostro fare.
                    I brevetti sono un riferimento e non una legge com'è giusto che sia.
                    L'esperienza non è solo quella scritta in pezzi di plastica.

                    Oggi siamo liberi di fare e a me questa libertà piace e la difendo.

                    Cordialmente
                    Rana




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                    • #11
                      Originariamente inviato da paolo55 Visualizza il messaggio
                      In ambito non lavorativo deve essere lasciato tutto così come e' ora.
                      Paolo
                      ​Mi associo anch'io nel sostenere questo posizione.

                      Cordialmente
                      Rana

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                      • #12
                        In poche righe lo scopo dell'iniziativa può essere riassunto come segue:

                        L'iniziativa vuole proporre che in ambito non lavorativo tutto venga essere lasciato tutto come è ora, in quanto la legge in questione è faziosa, e non offre un vero innalzamento della sicurezza, ma delega alle didattiche un potere assoluto.
                        TheDoctor Se posso mi sento di suggerirti di riportare questo capoverso sul primo messaggio così da rimarcare sin da subito l'idea.

                        ps. Nel mio piccolo ho condiviso l'iniziativa su un pò di gruppo FB.

                        Tonnetto
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                        • #13
                          Originariamente inviato da TheDoctor Visualizza il messaggio
                          L[COLOR=#1D2129 occorre IMMEDIATAMENTE far capire che siamo d'accordo
                          Sì, il pericolo per la subacquea ricreativa (cioè non ots) italiana è serio.
                          www.liberisub.it

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                          • #14
                            Originariamente inviato da RANA Visualizza il messaggio
                            Non è vero (chiedo a M di correggere quanto sto per scriverei) che l'attività subacquea attualmente si svolge in assenza di regole - leggi.

                            Le leggi ci sono e a mio avviso sono chiare.
                            Non c'è bisogno d'inventarsi nulla.
                            Infatti. Non c'è alcun bisogno di una siffatta regolamentazione.
                            www.liberisub.it

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                            • #15
                              Originariamente inviato da labottatrice Visualizza il messaggio
                              anzichè prevedere che gli standard operativi siano "stabiliti dall'organizzazione didattica certificante", secondo te, da chi andrebbero stabiliti?
                              Allora, inanzitutto quel disegno di legge, se approvato, creerà parecchi problemi ad alcune didattiche (vedi l'obbligo di certificazione iso che è costosto e sostanzialmente inutile, etc. etc.). Ne creerà anche per gli istruttori e soprattutto per le guide (non tanto per gli adempimenti burocratici quanto per il controllo degli standard dei guidati che possono essere estremamente diversi e relative conseguenze).
                              Ma tutto ciò non ci riguarda più di tanto, peggio per loro che sono miopi.
                              Il problema vero è che quella definizione invece riguarda tutti:
                              ". Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando le limitazioni, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante."
                              Quindi il singolo subacqueo, anche se si immerge da solo o senza diving, dovrà osservare ciò.
                              E non si tratta solo del brevetto stagna ma di qualsiasi cosa. Tra l'altro oggi se c'è un accordo di fondo sul corso di primo livello, non c'è per l'avanzato (ricordate ad esempio le differenze tra ssi e padi) e soprattutto non c'è assolutamente per altri livelli, immersione "profonda" compresa.
                              Quindi una specie di torre di babele ed il rischio di brevetti imposti.
                              Ha una giustificazione tutto questo ? Ovviamente no. Anzi le didattiche non hanno fatto altro che codificare comportamenti spontanei (gue compresa).
                              Risponde a qualche esigenza di sicurezza ? Manco per idea.
                              Al limite si possono limitare i danni della legge e rendere obbligatorio solo un brevetto di primo livello i cui corsi già contengano gli avvertimenti sui principali rischi della subacquea.
                              Ma voi avete notizia di incidenti seri di gente non brevettata ? Io no.
                              Se poi si vuole regolamentare ulteriormente l'attività subacquea non è certo questo il modo. Una possibile regolamentazione seria è questa: http://www.liberisub.it/propostaalte...asubacquea.pdf .
                              Ma ovviamente si guardano bene anche solo dal proporlo.
                              www.liberisub.it

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